L'ISTITUTO   PER  LA  VIGILANZA  SULLE  ASSICURAZIONI  PRIVATE  E  DI
                        INTERESSE COLLETTIVO

  Vista  la  legge  12 agosto 1982, n. 576, e successive modifiche ed
integrazioni,   concernente   la   riforma   della   vigilanza  sulle
assicurazioni;
  Visto   il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  174  recante
attuazione  della  direttiva  92/96/CEE  in  materia di assicurazione
diretta  sulla  vita  come  modificato  dal  decreto  legislativo  n.
307/2003  e,  in particolare, l'art. 36-bis che prevede un meccanismo
di  adeguamento  automatico  all'inflazione  degli  importi  in  euro
relativi alla quota di garanzia minima di cui all'art. 36, comma 2;
  Visto   il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  175  recante
attuazione  della  direttiva  92/49/CEE  in  materia di assicurazione
diretta  diversa  dall'assicurazione  sulla vita, come modificato dal
decreto  legislativo n. 307/2003 e, in particolare, l'art. 39-bis che
prevede  un meccanismo di adeguamento automatico all'inflazione degli
importi in euro stabiliti dall'art. 36, comma 3, concernente la quota
di   premi   o   contributi  ai  fini  del  calcolo  del  margine  di
solvibilita', dall'art. 37, comma 5, riguardante la quota di sinistri
ai  fini  del  calcolo  del  margine  di solvibilita' e dall'art. 39,
comma 2, relativo alla quota di garanzia minima;
  Visto  il  decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il
codice  delle  assicurazioni  private  e, in particolare, l'art. 354,
comma 4;
  Visto  il  provvedimento ISVAP del 6 dicembre 2004, n. 2322 recante
istruzioni di vigilanza e nuovi prospetti dimostrativi del margine di
solvibilita'  delle  imprese  di  assicurazione sulla vita e nei rami
diversi dall'assicurazione sulla vita;
  Visto  il  provvedimento  ISVAP  del  30 marzo  2006,  n.  2415 che
modifica il citato provvedimento ISVAP n. 2322;
  Vista   la  comunicazione  della  Commissione  europea  riguardante
l'adeguamento   all'inflazione   di  taluni  importi  previsti  dalle
direttive  sull'assicurazione  vita  e non vita (2006/C 194/07); tale
comunicazione,  in  particolare,  fissa  in  euro 3.200.000 l'importo
minimo  del  fondo  di  garanzia  per i rami vita di cui all'art. 29,
paragrafo  2, della direttiva 2002/83/CE; in euro 2.200.000 e in euro
3.200.000  gli  importi minimi relativi ai rami danni di cui all'art.
17,  paragrafo  2, della direttiva 73/239/CEE. La comunicazione fissa
inoltre  rispettivamente  in  euro  53.100.000  e  in euro 37.200.000
l'ammontare  delle  quote di premi o contributi e di sinistri ai fini
del  calcolo  del  margine  di  solvibilita'  di cui all'art. 16-bis,
paragrafo 3 e 4, della direttiva 73/239/CEE;
                              Dispone:

                               Art. 1.
                      Adeguamento degli importi

    Le  imprese  di  assicurazione,  al  fine  di  tener  conto delle
variazioni  dell'indice  europeo  dei prezzi al consumo pubblicato da
Eurostat,  adeguano  gli  importi  relativi alla determinazione della
quota  di  garanzia  e  del  margine  di solvibilita' come di seguito
indicato:
      l'importo  minimo della quota di garanzia fissato dall'art. 36,
comma 2,  del  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  174 in euro
3.000.000 e' aumentato a euro 3.200.000;
      l'importo  minimo della quota di garanzia fissato dall'art. 39,
comma 2,  del  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  175 in euro
2.000.000  e'  aumentato  a  euro  2.200.000.  Qualora  l'impresa sia
autorizzata  all'esercizio  dei  rami  10, 11, 12, 13, 14 e 15 di cui
all'art. 2, terzo comma, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209  la  quota di garanzia non puo' in nessun caso essere inferiore a
euro 3.200.000;
      l'importo della quota di premi o contributi ai fini del calcolo
del  margine  di  solvibilita'  fissato  dall'art.  36,  comma 3, del
decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  175  in euro 50.000.000 e'
aumentato a euro 53.100.000;
      l'importo  della  quota  di  sinistri  ai  fini del calcolo del
margine  di  solvibilita'  fissato dall'art. 37, comma 5, del decreto
legislativo  17 marzo  1995, n. 175 in euro 35.000.000 e' aumentato a
euro 37.200.000.