IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari

  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;
  Visto  l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006
che  consente  allo  Stato membro di accordare, a titolo transitorio,
protezione  a  livello nazionale della denominazione trasmessa per la
registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;
  Visto   il   decreto   25 marzo   2005,  relativo  alla  protezione
transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione Pesca di
Verona,  trasmessa alla Commissione europea per la registrazione come
indicazione geografica protetta;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee - legge Comunitaria 1999 - ed in particolare
l'art.  14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati
con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole alimentari e
forestali, sentite le Regioni;
  Ritenendo  che  le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai
controlli,    debbano   trovare   applicazione   anche   per   quelle
denominazioni  le quali, essendo state trasmesse per la registrazione
comunitaria,  ottengono  transitoriamente  la  protezione  a  livello
nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;
  Visto  il  comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il
quale  individua  nel Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali,    l'Autorita'   nazionale   preposta   al   coordinamento
dell'attivita'  di  controllo  e  responsabile  della vigilanza sulla
stessa;
  Vista la comunicazione del consorzio di tutela Pesca di Verona, con
la quale e' stato indicato per il controllo sulla denominazione Pesca
di  Verona l'organismo denominato CSQA Certificazioni Srl con sede in
Thiene (VI), via S. Gaetano, n. 74;
  Considerato  che l'organismo CSQA Certificazioni Srl ha predisposto
il   piano   di  controllo  per  la  denominazione  Pesca  di  Verona
conformemente allo schema tipo di controllo;
  Considerato  che il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali,  ai  sensi  del  comma 1  del  citato  art. 14 della legge
526/1999, si e' avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;
  Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli
organismi di controllo di cui agli artt. 10 e 11 del regolamento (CE)
n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari
e  forestali, in quanto autorita' nazionale preposta al coordinamento
dell'attivita'  di  controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della
legge n. 529/1999, sentite le Regioni;
  Considerata  la  necessita',  espressa dal citato Gruppo tecnico di
valutazione,  di  rendere  evidente  e immediatamente percepibile dal
consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai
sensi   degli   artt. 10  e 11  del  regolamento  (CE)  n.  510/2006,
garantendo  che  e'  stata autorizzata dal Ministero una struttura di
controllo  con il compito di verificare ed attestare che la specifica
denominazione risponda ai requisiti del disciplinare;
  Visti la documentazione agli atti del Ministero;
  Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di
autorizzazione    ai   sensi   del   comma 1   dell'art.   14   della
legge 526/1999;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  L'organismo  denominato  CSQA Certificazioni Srl con sede in Thiene
(VI), via S. Gaetano n. 74 e' autorizzato ad espletare le funzioni di
controllo,  previste  dagli  artt. 10  e 11  del  regolamento (CE) n.
510/2006   per   la   denominazione   Pesca   di   Verona,   protetta
transitoriamente a livello nazionale con decreto 22 dicembre 2006.