Art. 11.
             Monitoraggio e comunicazione dei risultati

  1.  Al  fine di effettuare una valutazione del risparmio energetico
conseguito  a  seguito  della  realizzazione  degli interventi di cui
all'art.  1, commi da 2 a 5, l'ENEA elabora le informazioni contenute
nei  documenti di cui all'art. 4, comma 1, lettera b, numeri 1 e 2, e
trasmette  entro  il  31 dicembre  2008  al  Ministero dello sviluppo
economico,  al Ministero dell'economia e delle finanze e alle regioni
e province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle rispettive
competenze   territoriali,   una   relazione   sui   risultati  degli
interventi.
    Roma, 19 febbraio 2007
                                               p. Il Ministro
                                        dell'economia e delle finanze
                                                     Visco


       Il Ministro
dello sviluppo economico
          Bersani