Art. 2.
                  Soggetti ammessi alla detrazione

  1.  Per  gli  interventi  di  cui  all'art.  1,  commi da 2 a 5, la
detrazione dall'imposta sul reddito spetta:
    a) alle  persone fisiche, agli enti e ai soggetti di cui all'art.
5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto
del  Presidente  della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,  non
titolari  di  reddito  d'impresa,  che  sostengono  le  spese  per la
esecuzione  degli  interventi  di cui ai predetti commi sugli edifici
esistenti,  su  parti  di  edifici  esistenti o su unita' immobiliari
esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o
detenuti;
    b) ai  soggetti  titolari  di reddito d'impresa che sostengono le
spese  per  la esecuzione degli interventi di cui al predetto art. 1,
commi da  2  a  5,  sugli  edifici  esistenti,  su  parti  di edifici
esistenti  o  su  unita' immobiliari esistenti di qualsiasi categoria
catastale, anche rurali, posseduti o detenuti.
  2.  Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 siano eseguiti
mediante  contratti  di  locazione finanziaria, la detrazione compete
all'utilizzatore  ed  e' determinata in base al costo sostenuto dalla
societa' concedente.
  3.  Per i soggetti di cui al comma 1 la detrazione dall'imposta sul
reddito  compete  relativamente  alle  spese  sostenute  nel  periodo
d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007.