Art. 3.
               Spese per le quali spetta la detrazione

  1.  La  detrazione  relativa  alle spese per la realizzazione degli
interventi  di  cui  all'art.  1, commi da 2 a 5, spetta per le spese
relative a:
    a) interventi  che  comportino  una  riduzione della trasmittanza
termica  U  degli  elementi  opachi costituenti l'involucro edilizio,
comprensivi delle opere provvisionali ed accessorie, attraverso:
      1) fornitura  e  messa  in  opera  di materiale coibente per il
miglioramento   delle   caratteristiche   termiche   delle  strutture
esistenti;
      2) fornitura  e  messa  in  opera  di materiali ordinari, anche
necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso
di  quelle  preesistenti,  per il miglioramento delle caratteristiche
termiche delle strutture esistenti;
      3) demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo;
    b) interventi  che  comportino  una  riduzione della trasmittanza
termica U delle finestre comprensive degli infissi attraverso:
      1) miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture
esistenti  con  la  fornitura  e  posa in opera di una nuova finestra
comprensiva di infisso;
      2) miglioramento  delle caratteristiche termiche dei componenti
vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni.
    c) interventi   impiantistici   concernenti   la  climatizzazione
invernale e/o la produzione di acqua calda attraverso:
      1) fornitura  e  posa  in  opera  di  tutte  le apparecchiature
termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonche' delle opere
idrauliche  e murarie necessarie per la realizzazione a regola d'arte
di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche
in integrazione con impianti di riscaldamento;
      2) smontaggio  e  dismissione  dell'impianto di climatizzazione
invernale  esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera di
tutte   le   apparecchiature   termiche,  meccaniche,  elettriche  ed
elettroniche,  delle  opere  idrauliche  e  murarie necessarie per la
sostituzione,   a  regola  d'arte,  di  impianti  di  climatizzazione
invernale  con  impianti  dotati  di  caldaie  a condensazione. Negli
interventi  ammissibili  sono  compresi,  oltre  a quelli relativi al
generatore  di  calore,  anche gli eventuali interventi sulla rete di
distribuzione, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi
controllo e regolazione nonche' sui sistemi di emissione.
    d) prestazioni  professionali necessarie alla realizzazione degli
interventi   di  cui  alle  lettere a), b)  e c),  comprensive  della
redazione  dell'attestato  di  certificazione  energetica, ovvero, di
qualificazione energetica.