Art. 4.
                             Adempimenti

  1.  I  soggetti  che  intendono avvalersi della detrazione relativa
alle spese per gli interventi di cui all'art. 1, commi da 2 a 5, sono
tenuti a:
    a) acquisire  l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti
la  rispondenza dell'intervento ai pertinenti requisiti richiesti nei
successivi  articoli 6,  7,  8  e  9.  Tale asseverazione puo' essere
compresa  nell'ambito  di  quella  resa  dal  direttore  lavori sulla
conformita' al progetto delle opere realizzate, obbligatoria ai sensi
dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
e successive modifiche e integrazioni;
    b) acquisire e a trasmettere entro sessanta giorni dalla fine dei
lavori  e,  comunque, non oltre il 29 febbraio 2008, all'ENEA ovvero,
per  i  soggetti  con  periodo  di imposta non coincidente con l'anno
solare,  non  oltre  sessanta  giorni  dalla  chiusura del periodo di
imposta  in  corso  al  31 dicembre 2007, la documentazione di cui ai
successivi  numeri  1 e 2, ottenendo ricevuta informatica, attraverso
il  seguente sito internet: www.acs.enea.it disponibile dal 30 aprile
2007;  in alternativa la medesima documentazione puo' essere inviata,
entro  i  medesimi  termini  e  a  mezzo  raccomandata  con  ricevuta
semplice,  ad  ENEA,  Dipartimento  ambiente,  cambiamenti  globali e
sviluppo  sostenibile, via Anguillarese n. 301 - 00123 Santa Maria di
Galeria  (Roma),  specificando  come  riferimento:  Finanziaria  2007
riqualificazione energetica.
      1)  copia dell'attestato di certificazione energetica, nei casi
di   cui   all'art.  5,  comma 1,  ovvero,  copia  dell'attestato  di
qualificazione  energetica  per  i  casi  di cui all'art. 5, comma 2,
contenente  i  dati  elencati  nello  schema di cui all'allegato A al
presente decreto; l'attestato di certificazione energetica, ovvero di
qualificazione  energetica,  e' prodotto da un tecnico abilitato, che
puo'  essere  il  medesimo tecnico che produce l'asseverazione di cui
alla lettera a).
      2)  la  scheda  informativa relativa agli interventi realizzati
contenente  i  dati  elencati  nello  schema di cui all'allegato E al
presente  decreto  ai  fini  dell'attivita'  di  monitoraggio  di cui
all'art. 11.
    c) effettuare il pagamento delle spese sostenute per l'esecuzione
degli  interventi  mediante  bonifico  bancario  o  postale dal quale
risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario
della  detrazione  ed  il  numero  di  partita IVA, ovvero, il codice
fiscale  del  soggetto  a favore del quale il bonifico e' effettuato.
Tale  condizione  e'  richiesta  per  i  soggetti  di cui all'art. 2,
comma 1, lettera a);
    d) conservare   ed   esibire,   previa   richiesta  degli  uffici
finanziari,  la documentazione di cui alla lettera a), la ricevuta di
cui  alla  lettera b),  nonche'  le  fatture  o  le  ricevute fiscali
comprovanti  le  spese  effettivamente sostenute per la realizzazione
degli  interventi  e,  limitatamente  ai  soggetti di cui all'art. 2,
comma 1,  lettera a),  la  ricevuta del bonifico bancario, ovvero del
bonifico   postale,  attraverso  il  quale  e'  stato  effettuato  il
pagamento,  ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente
della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Se le cessioni di beni e
le  prestazioni  di  servizi  sono  effettuate da soggetti non tenuti
all'osservanza  delle  disposizioni  di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633, la prova delle spese puo'
essere costituita da altra idonea documentazione. Nel caso in cui gli
interventi  siano  effettuati  su  parti  comuni degli edifici di cui
all'art.  1117  del codice civile, va, altresi' conservata ed esibita
copia  della  delibera  assembleare  e  della  tabella millesimale di
ripartizione  delle spese; se i lavori sono effettuati dal detentore,
va  altresi' conservata ed esibita la dichiarazione del possessore di
consenso all'esecuzione dei lavori.
  2.  Nei  casi  in cui, per lo stesso edificio o unita' immobiliare,
sia  effettuato  piu'  di  un  intervento  fra  quelli per i quali e'
possibile  fruire  della  detrazione,  la  documentazione  di  cui al
comma 1, lettera a), puo' avere carattere unitario e fornire i dati e
le informazioni richieste in modo complessivo.