Art. 5. Attestato di certificazione e di qualificazione energetica 1. L'attestato di certificazione energetica degli edifici e' prodotto, successivamente alla esecuzione degli interventi, utilizzando le procedure e metodologie approvate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ovvero le procedure stabilite dai comuni con proprio regolamento antecedente alla data dell'8 ottobre 2005. 2. In assenza delle procedure di cui al comma 1, in luogo dell'attestato di certificazione energetica e' prodotto l'attestato di qualificazione energetica predisposto successivamente alla esecuzione degli interventi, conformemente allo schema riportato all'allegato A al presente decreto ed asseverato da un tecnico abilitato. 3 . Per gli interventi di cui all'art. 1, i calcoli per la determinazione dell'indice di prestazione energetica sono condotti conformemente a quanto previsto all'allegato I, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modifiche e integrazioni . 4. Per gli interventi di cui all'art. 1, commi 3, 4 e 5, per questo ultimo limitatamente all'installazione di impianti aventi una potenza nominale del focolare minore a 100 kW, per la determinazione dell'indice di prestazione energetica ai fini dell'attestato di qualificazione energetica, in alternativa al calcolo di cui al comma 3, si puo' applicare la metodologia di cui all'allegato B al presente decreto.