Art. 5.
     Attestato di certificazione e di qualificazione energetica

  1.  L'attestato  di  certificazione  energetica  degli  edifici  e'
prodotto,   successivamente   alla   esecuzione   degli   interventi,
utilizzando  le  procedure  e  metodologie  approvate dalle regioni e
dalle  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano ovvero le procedure
stabilite  dai  comuni  con proprio regolamento antecedente alla data
dell'8 ottobre 2005.
  2.  In  assenza  delle  procedure  di  cui  al  comma 1,  in  luogo
dell'attestato  di  certificazione energetica e' prodotto l'attestato
di   qualificazione   energetica   predisposto  successivamente  alla
esecuzione  degli  interventi,  conformemente  allo  schema riportato
all'allegato  A  al  presente  decreto  ed  asseverato  da un tecnico
abilitato.
  3  .  Per  gli  interventi  di  cui  all'art.  1,  i calcoli per la
determinazione  dell'indice  di  prestazione energetica sono condotti
conformemente   a   quanto   previsto  all'allegato  I,  del  decreto
legislativo   19 agosto   2005,  n.  192  e  successive  modifiche  e
integrazioni .
  4. Per gli interventi di cui all'art. 1, commi 3, 4 e 5, per questo
ultimo limitatamente all'installazione di impianti aventi una potenza
nominale  del  focolare  minore  a  100  kW,  per  la  determinazione
dell'indice  di  prestazione  energetica  ai  fini  dell'attestato di
qualificazione  energetica,  in  alternativa  al  calcolo  di  cui al
comma 3,  si  puo'  applicare la metodologia di cui all'allegato B al
presente decreto.