Art. 7.
 Asseverazione degli interventi sull'involucro di edifici esistenti

  1.  Per  gli interventi sull'involucro di edifici esistenti, di cui
all'art.  1,  comma 3,  l'asseverazione  di  cui all'art. 4, comma 1,
lettera a),  specifica  il  valore  della trasmittanza originaria del
componente    su   cui   si   interviene   e   che,   successivamente
all'intervento,   le   trasmittanze   dei  medesimi  componenti  sono
inferiori  o  uguali  ai  valori  riportati  nella  tabella riportata
nell'allegato D al presente decreto.
  2.  Nel  caso  di  sostituzione  di finestre comprensive di infissi
l'asseverazione, di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), sul rispetto
degli  specifici requisiti minimi, di cui al precedente comma 1, puo'
essere  sostituita  da  una  certificazione  dei  produttori di detti
elementi,  che  attesti il rispetto dei medesimi requisiti, corredata
dalle  certificazioni  dei singoli componenti rilasciate nel rispetto
della normativa europea in materia di attestazione di conformita' del
prodotto.