Art. 8. Asseverazione degli interventi di installazione di pannelli solari 1. Per gli interventi di installazione di pannelli solari, di cui all'art. 1, comma 4, l'asseverazione di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), specifica il rispetto dei seguenti requisiti: a) che i pannelli solari e i bollitori impiegati sono garantiti per almeno cinque anni; b) che gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici sono garantiti almeno due anni; c) che i pannelli solari presentano una certificazione di qualita' conforme alle norme UNI 12975 che e' stata rilasciata da un laboratorio accreditato. d) che l'installazione dell'impianto e' stata eseguita in conformita' ai manuali di installazione dei principali componenti. 2. Per i pannelli solari realizzati in autocostruzione, in alternativa a quanto disposto al comma 1, lettere a) e c), puo' essere prodotta la certificazione di qualita' del vetro solare e delle strisce assorbenti, secondo le norme UNI vigenti, rilasciata da un laboratorio certificato, e l'attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario.