Art. 8.
 Asseverazione degli interventi di installazione di pannelli solari

  1.  Per  gli interventi di installazione di pannelli solari, di cui
all'art.  1,  comma 4,  l'asseverazione  di  cui all'art. 4, comma 1,
lettera a), specifica il rispetto dei seguenti requisiti:
    a) che  i  pannelli solari e i bollitori impiegati sono garantiti
per almeno cinque anni;
    b) che gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici sono
garantiti almeno due anni;
    c) che   i  pannelli  solari  presentano  una  certificazione  di
qualita'  conforme alle norme UNI 12975 che e' stata rilasciata da un
laboratorio accreditato.
    d) che   l'installazione   dell'impianto  e'  stata  eseguita  in
conformita' ai manuali di installazione dei principali componenti.
  2.   Per  i  pannelli  solari  realizzati  in  autocostruzione,  in
alternativa  a  quanto  disposto  al  comma 1,  lettere a) e c), puo'
essere  prodotta  la  certificazione  di  qualita' del vetro solare e
delle strisce assorbenti, secondo le norme UNI vigenti, rilasciata da
un  laboratorio  certificato,  e l'attestato di partecipazione ad uno
specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario.