Art. 9.
Asseverazione  degli  interventi  di  sostituzione  degli impianti di
                      climatizzazione invernale

  1.   Per   gli   interventi   di   sostituzione   di   impianti  di
climatizzazione    invernale,    di    cui   all'art.   1,   comma 5,
l'asseverazione  di  cui  all'art.  4, comma 1, lettera a), specifica
che:
    a) sono  installati  generatori  di  calore  a  condensazione con
rendimento termico utile, a carico pari al 100% della potenza termica
utile  nominale, maggiore o uguale a 93 + 2 log Pn, Dove log Pn e' il
logaritmo  in  base  10  della  potenza  utile  nominale  del singolo
generatore,  espressa  in kW, e dove per valori di Pn maggiori di 400
kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW;
    b) sono  installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica
(o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti
i  corpi  scaldanti  ad  esclusione degli impianti di climatizzazione
invernale  progettati  e  realizzati con temperature medie del fluido
termovettore inferiori a 45 °C.
  2.   Per   i   soli  interventi  di  sostituzione  di  impianti  di
climatizzazione  invernale,  di cui all'art. 1, comma 5, con impianti
aventi  potenza  nominale  del  focolare maggiori od uguali a 100 kW,
oltre  al rispetto di quanto riportato al comma 1, l'asseverazione di
cui  all'art.  4,  comma 1,  lettera a),  reca  le seguenti ulteriori
specificazioni:
    a) che e' stato adottato un bruciatore di tipo modulante;
    b) che   la   regolazione   climatica   agisce  direttamente  sul
bruciatore;
    c) che  e'  stata installata una pompa di tipo elettronico a giri
variabili.
  3. Rientra nell'ambito degli interventi di cui all'art. 1, comma 5,
anche  la  trasformazione  degli  impianti  individuali  autonomi  in
impianto    di    climatizzazione    invernale    centralizzato   con
contabilizzazione  del  calore  e  le  trasformazioni  degli impianti
centralizzati   per  rendere  applicabile  la  contabilizzazione  del
calore.  E'  escluso  il  passaggio  da  impianto  di climatizzazione
invernale  centralizzato  per l'edificio o il complesso di edifici ad
impianti individuali autonomi.
  4.  Nel caso di impianti di potenza nominale del focolare inferiore
a 100 kW, l'asseverazione di cui al comma 1 puo' essere sostituita da
una  certificazione  dei  produttori  delle caldaie a condensazione e
delle  valvole  termostatiche  a bassa inerzia termica che attesti il
rispetto  dei  medesimi requisiti, corredata dalle certificazioni dei
singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in
materia di attestazione di conformita' del prodotto.