IL DIRETTORE GENERALE del Tesoro Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad amanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno ed estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio, e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso d'interesse o criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita'; Visto il decreto ministeriale n. 1840 dell'8 gennaio 2007 emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il dipartimento del tesoro dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui allo stesso articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione II del Dipartimento del Tesoro; Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette; Visti altresi', gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato; Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato; Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui e' stato affidato al Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato; Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissioni, concambio e riacquisto di titolo di Stato; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso; Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 febbraio 2007 ammonta, al netto dei rimborsi gia' effettuati, a 12.922 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare; Visti i propri decreti in data 20 dicembre 2006 e 23 gennaio 2007 con i quali e' stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei certificati di credito del tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi («CTZ-24») con decorrenza 2 gennaio 2007 e scadenza 31 dicembre 2008; Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»; Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 198, nonche' del decreto ministeriale dell'8 gennaio 2007, entrambi citati nelle premesse, e' disposta l'emissione di una quinta tranche di «CTZ-24», con decorrenza 2 gennaio 2007 e scadenza 31 dicembre 2008, fino all'importo massimo di 2.500 milioni di euro, di cui al decreto del 20 dicembre 2006, altresi' citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi. Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalita' di emissione stabilite dal citato decreto 20 dicembre 2006.