Art. 2. Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalita' indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto del 20 dicembre 2006, entro le ore 11 del giorno 23 febbraio 2007. Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione. Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalita' di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 20 dicembre 2006. Di tali operazioni verra' redatto apposito verbale.