Art. 2.
  Le  offerte  di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui
all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza
delle  modalita' indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto del
20 dicembre 2006, entro le ore 11 del giorno 23 febbraio 2007.
  Le  offerte  non  pervenute  entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
  Successivamente  alla  scadenza  del termine di presentazione delle
offerte,  verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalita' di
cui  agli  articoli 9,  10  e 11 del medesimo decreto del 20 dicembre
2006.
  Di tali operazioni verra' redatto apposito verbale.