Art. 3.
  Non  appena  ultimate  le  operazioni  di  assegnazione  di  cui al
precedente articolo, avra' inizio il collocamento della sesta tranche
dei  certificati,  per  un  importo  massimo  del 10 % dell'ammontare
nominale  indicato  all'art.  1  del  presente  decreto; tale tranche
supplementare  sara'  riservata agli operatori «specialisti in titoli
di  Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato
con  decreto  ministeriale  12 maggio  1999, n. 219, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 159 del 9 luglio
1999,  che  abbiano  partecipato  all'asta  della  quinta tranche con
almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo
di  esclusione».  La  tranche  supplementare  verra' assegnata con le
modalita'  indicate  negli  articoli 12  e  13 del citato decreto del
20 dicembre 2006, in quanto applicabili, e verra' collocata al prezzo
di  aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui
all'art. 1 del presente decreto.
  Gli    «specialisti»    potranno    partecipare   al   collocamento
supplementare  inoltrando  le domande di sottoscrizione fino alle ore
15,30 del giorno 26 febbraio 2007.
  Le  offerte  non  pervenute  entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
  L'importo   spettante  di  diritto  a  ciascuno  «specialista»  nel
collocamento  supplementare  e'  pari  al  rapporto fra il valore dei
certificati  di  cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle
ultime  tre aste «ordinarie» dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui
all'art.  1  del  presente  decreto,  ed  il  totale complessivamente
assegnato,  nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare
al collocamento supplementare.
  Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verra'
redatto apposito verbale.