Avvertenza:

    Si  procede  alla  ripubblicazione  del  testo  del decreto-legge
citato  in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'art.
8,  comma 3,  del  regolamento  di  esecuzione  del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
    Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto ai sensi
dell'art.  10,  comma 2,  del  testo  unico  delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana,  approvato  con  D.P.R.  28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata.
    Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui
trascritto.
                               Art. 1.
  1.   E'   abrogato  il  comma  1343  dell'articolo  1  della  legge
27 dicembre 2006, n. 296.
 
          Riferimenti normativi:

              - Il  comma  1343  dell'art.  1 della legge 27 dicembre
          2006,  n.  296  (Disposizioni pr la formazione del bilancio
          annuale  e  pluriennale  dello  Stato  -  legge finanziaria
          2007),  abrogato  dalla  presente  legge,  si riferiva alla
          azione di responsabilita' per danno erariale.