Avvertenza: Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge citato in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata. Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto. Art. 1. 1. E' abrogato il comma 1343 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Riferimenti normativi: - Il comma 1343 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni pr la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), abrogato dalla presente legge, si riferiva alla azione di responsabilita' per danno erariale.