Art. 5. Domanda per la concessione dell'aiuto 1. Relativamente a ciascun progetto di innovazione l'impresa presenta domanda al Ministero dei trasporti - Direzione generale per la navigazione e il trasporto marittimo e interno, entro e non oltre trenta giorni dall'avvio dei progetti medesimi. 2. Per tutti i progetti avviati precedentemente all'entrata in vigore della legge, il termine dei trenta giorni decorre dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto. 3. Ciascuna domanda deve contenere i seguenti elementi: a) sommaria descrizione del progetto che evidenzi gli elementi innovativi e i rischi connessi alla sua realizzazione, con l'indicazione delle finalita' e dei risultati attesi dalla sua applicazione industriale; b) data di inizio e di prevista ultimazione del progetto. 4. Alla domanda devono essere allegati: a) il prospetto, debitamente compilato, di cui all'allegato A del presente decreto; b) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante che, relativamente alle attivita' per le quali e' richiesto l'aiuto all'innovazione, l'impresa istante non ha ricevuto alcun contributo ne' direttamente ne' indirettamente, ovvero per il tramite di fornitori di beni e servizi correlati all'istanza di contributo. 5. Relativamente all'innovazione di prodotto, l'impresa interessata e' tenuta a presentare, in ogni caso prima della concessione dell'aiuto, il contratto per la realizzazione del prodotto medesimo.