Art. 5.
                Domanda per la concessione dell'aiuto
  1.  Relativamente  a  ciascun  progetto  di  innovazione  l'impresa
presenta  domanda al Ministero dei trasporti - Direzione generale per
la  navigazione e il trasporto marittimo e interno, entro e non oltre
trenta giorni dall'avvio dei progetti medesimi.
  2.  Per  tutti  i  progetti  avviati precedentemente all'entrata in
vigore  della  legge,  il  termine  dei  trenta  giorni decorre dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
  3. Ciascuna domanda deve contenere i seguenti elementi:
    a) sommaria  descrizione  del  progetto che evidenzi gli elementi
innovativi   e   i   rischi  connessi  alla  sua  realizzazione,  con
l'indicazione  delle  finalita'  e  dei  risultati  attesi  dalla sua
applicazione industriale;
    b) data di inizio e di prevista ultimazione del progetto.
  4. Alla domanda devono essere allegati:
    a) il prospetto, debitamente compilato, di cui all'allegato A del
presente decreto;
    b) una  dichiarazione,  sottoscritta  dal  legale rappresentante,
attestante   che,  relativamente  alle  attivita'  per  le  quali  e'
richiesto  l'aiuto all'innovazione, l'impresa istante non ha ricevuto
alcun  contributo  ne' direttamente ne' indirettamente, ovvero per il
tramite  di  fornitori  di  beni  e  servizi correlati all'istanza di
contributo.
  5. Relativamente all'innovazione di prodotto, l'impresa interessata
e'  tenuta  a  presentare,  in  ogni  caso  prima  della  concessione
dell'aiuto, il contratto per la realizzazione del prodotto medesimo.