Art. 9.
                 Restituzione dell'aiuto e penalita'
  1.  La  mancata  realizzazione  del  progetto  innovativo  e  della
conseguente   applicazione   industriale   comporta  la  restituzione
dell'aiuto  erogato  relativamente  alla  parte  non  realizzata  del
progetto innovativo, con la maggiorazione degli interessi di legge.