IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante
riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della
legge 29 luglio 2003, n. 229;
Vista la direttiva del Consiglio 89/106/CEE del 21 dicembre 1988,
relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i
prodotti da costruzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993,
n. 246, recante l'approvazione del regolamento concernente
l'attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da
costruzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre
1997, n. 499, recante l'approvazione del regolamento concernente le
norme di attuazione della direttiva 93/68/CEE per la parte che
modifica la direttiva 89/106/CEE in materia di prodotti da
costruzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998,
n. 37, recante l'approvazione del regolamento concernente i
procedimenti relativi alla prevenzione incendi;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 26 marzo 1985,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 95 del 22 aprile 1985, recante procedure e
requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione di enti e laboratori
negli elenchi del Ministero dell'interno;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 104
del 7 maggio 1998, recante disposizioni relative alle modalita' di
presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei
procedimenti di prevenzione incendi, nonche' all'uniformita' dei
connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei Vigili del fuoco;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 21 giugno 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 155
del 5 luglio 2004, recante norme tecniche e procedurali per la
classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed
altri elementi di chiusura;
Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea
2000/367/CE del 3 maggio 2000, che attua la direttiva 89/106/CEE del
21 dicembre 1988, per quanto riguarda la classificazione di
resistenza all'azione del fuoco dei prodotti da costruzione, delle
opere di costruzione e dei loro elementi;
Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea
2003/629/CE del 27 agosto 2003, che attua della direttiva 89/106/CEE
del 21 dicembre 1988, che modifica la decisione 2000/367/CE per
quanto riguarda l'inclusione dei prodotti di controllo del fumo e del
calore;
Vista la raccomandazione della Commissione dell'Unione europea
2003/887/CE dell'11 dicembre 2003, relativa all'applicazione e
all'uso degli eurocodici per lavori di costruzione e prodotti
strutturali da costruzione;
Viste le norme EN 13501-2, EN 13501-3, EN 1363-1, EN 1363-2, ENV
1363-3, EN 1364-1, EN 1364-2, EN 1364-3, EN 1365-1, EN 1365-2, EN
1365-3, EN 1365-4, EN 1365-5, EN 1365-6, EN 1366-1, EN 1366-2, EN
1366-3, EN 1366-4, EN 1366-5, EN 1366-6, EN 1366-7, EN 1366-8, EN
1634-1, EN 1634-3, EN 14135 recanti i metodi di prova e le procedure
di classificazione per la determinazione della classe di resistenza
al fuoco dei prodotti da costruzione;
Viste le norme ENV 13381-2, ENV 13381-3, ENV 13381-4, ENV
13381-5, ENV 13381-6, ENV 13381-7 recanti metodi di prova per la
determinazione del contributo alla resistenza al fuoco di elementi
strutturali;
Visti gli eurocodici EN1991-1-2, EN1992-1-2, EN1993-1-2,
EN1994-1-2, EN1995-1-2, EN1996-1-2 recanti metodi comuni per
calcolare la resistenza al fuoco dei prodotti strutturali da
costruzione;
Viste le norme UNI 9502, UNI 9503, UNI 9504 recanti i
procedimenti analitici per valutare la resistenza al fuoco degli
elementi costruttivi di conglomerato cementizio armato normale e
precompresso, di acciaio e di legno;
Acquisito il parere favorevole espresso nella riunione n. 284 del
30 maggio 2006 dal Comitato centrale tecnico-scientifico per la
prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e successive modificazioni;
Espletata con notifica n. 2006/0344/I la procedura di
informazione di cui alla direttiva 98/34/CE che codifica la procedura
istituita con la direttiva 83/189/CEE;
Visto il parere favorevole espresso, con comunicazione
dell'8 novembre 2006, dalla Commissione europea;
Considerata la necessita' di recepire il sistema europeo di
classificazione di resistenza al fuoco dei prodotti e delle opere da
costruzione per i casi in cui e' prescritta tale classificazione al
fine di conformare le stesse opere e le loro parti al requisito
essenziale «Sicurezza in caso d'incendio» della direttiva 89/106/CE;
Decreta:
Art. 1.
Campo di applicazione e definizioni
1. Il presente decreto si applica ai prodotti e agli elementi
costruttivi per i quali e' prescritto il requisito di resistenza al
fuoco ai fini della sicurezza in caso d'incendio delle opere in cui
sono inseriti.
2. E' considerato «prodotto da costruzione» o «prodotto»
qualsiasi prodotto fabbricato al fine di essere permanentemente
incorporato in elementi costruttivi o opere da costruzione.
3. Le «opere da costruzione» o «opere» comprendono gli edifici e
le opere di ingegneria civile.
4. Ai fini del presente decreto le parti e gli elementi di opere
da costruzione, composte da uno o piu' prodotti anche non aventi
specifici requisiti di resistenza al fuoco, sono definite «elementi
costruttivi».
5. Le «norme armonizzate», gli atti di «benestare tecnico», le
«norme nazionali che recepiscono norme armonizzate», le «norme
nazionali riconosciute dalla Commissione beneficiare della
presunzione di conformita», di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, sono di seguito denominati
«specificazioni tecniche».
6. Il «campo di applicazione diretta del risultato di prova» e'
l'ambito, previsto dallo specifico metodo di prova e riportato nel
rapporto di classificazione, delle limitazioni d'uso e delle
possibili modifiche apportabili al campione che ha superato la prova,
tali da non richiedere ulteriori valutazioni, calcoli o approvazioni
per l'attribuzione del risultato conseguito.
7. Il «campo di applicazione estesa del risultato di prova» e'
l'ambito, non compreso tra quelli previsti al precedente comma 6,
definito da specifiche norme di estensione.
8. La Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza
tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico
e della difesa civile del Ministero dell'interno, e' di seguito
denominata «DCPST».
9. Ai fini del presente decreto e' definito «laboratorio di
prova»:
a) il laboratorio, notificato alla Commissione UE, che effettua
prove su prodotti aventi specifici requisiti di resistenza al fuoco,
ai fini dell'apposizione della marcatura CE, in riferimento alla
direttiva 89/106/CEE;
b) il laboratorio di resistenza al fuoco dell'Area protezione
passiva della DCPST e i laboratori italiani autorizzati ai sensi del
decreto del Ministro dell'interno 26 marzo 1985 ovvero i laboratori
di resistenza al fuoco di uno degli altri Stati della Unione europea
o di uno degli Stati contraenti l'accordo SEE e la Turchia, cui viene
riconosciuta da questo Ministero l'indipendenza e la competenza dei
laboratori di prova prevista dalla norma EN ISO/CEI 17025 o da
equivalenti garanzie riconosciute in uno degli Stati stessi.