Art. 2.
Classificazione di resistenza al fuoco
1. I prodotti e gli elementi costruttivi sono classificati in
base alle loro caratteristiche di resistenza al fuoco, secondo i
simboli e le classi indicate nelle tabelle dell'allegato A al
presente decreto, in conformita' alle decisioni della Commissione
dell'Unione europea 2000/367/CE del 3 maggio 2000 e 2003/629/CE del
27 agosto 2003.
2. Con successivi provvedimenti del Ministro dell'interno si
aggiornano le tabelle di cui al precedente comma 1, a seguito delle
ulteriori decisioni della Commissione dell'Unione europea emanate in
materia.
3. Le prestazioni di resistenza al fuoco dei prodotti e degli
elementi costruttivi possono essere determinate in base ai risultati
di:
a) prove;
b) calcoli;
c) confronti con tabelle.
4. Le modalita' per la classificazione di prodotti ed elementi
costruttivi in base ai risultati di prove di resistenza al fuoco e di
tenuta al fumo sono descritte nell'allegato B al presente decreto.
5. Le modalita' per la classificazione di prodotti ed elementi
costruttivi in base ai risultati di calcoli sono descritte
nell'allegato C al presente decreto.
6. Le modalita' per la classificazione di elementi costruttivi in
base a confronti con tabelle sono descritte nell'allegato D al
presente decreto.