Art. 3.
Prodotti  per  i quali e' prescritta la classificazione di resistenza
                              al fuoco
    1. I  prodotti  legalmente  commercializzati  in  uno degli Stati
della  Unione  europea  e  quelli  provenienti dagli Stati contraenti
l'accordo  SEE  e  Turchia,  possono  essere  impiegati  in Italia in
elementi  costruttivi  e opere in cui e' prescritta la loro classe di
resistenza  al fuoco, secondo l'uso conforme all'impiego previsto, se
muniti  della  marcatura CE prevista dalle specificazioni tecniche di
prodotto.
    2.  Per i prodotti muniti di marcatura CE la classe di resistenza
al   fuoco,   ove  prevista,  e'  riportata  nelle  informazioni  che
accompagnano  la  marcatura CE e nella documentazione di cui all'art.
10  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n.
246, e successive modificazioni.
    3.  Per  tutti  i  prodotti,  con  esclusione di quelli di cui al
successivo  comma 4, per i quali non e' ancora applicata la procedura
ai fini della marcatura CE in assenza delle specificazioni tecniche e
successivamente  durante  il  periodo  di  coesistenza,  l'impiego in
elementi  costruttivi  e opere in cui e' prescritta la loro classe di
resistenza  al fuoco, e' consentito in conformita' alle specifiche di
cui al successivo art. 4.
    4.  Per  le  porte e gli altri elementi di chiusura, per le quali
non  e'  ancora  applicata la procedura ai fini della marcatura CE in
assenza  delle  specificazioni  tecniche e successivamente durante il
periodo  di coesistenza, l'impiego in elementi costruttivi e opere in
cui  e'  prescritta  la  loro  classe  di  resistenza  al  fuoco,  e'
subordinato al rilascio dell'omologazione ai sensi degli articoli 5 e
6  del decreto del Ministero dell'interno 21 giugno 2004 e consentito
nel rispetto dell'art. 3 del medesimo decreto. Al termine del periodo
di   coesistenza,   definito   con  comunicazione  della  Commissione
dell'Unione  europea,  detta  omologazione  rimane valida, solo per i
prodotti  gia'  immessi  sul  mercato  entro  tale  termine,  ai fini
dell'impiego entro la data di scadenza dell'omologazione stessa.
    5.  La  documentazione  di  cui  ai  commi 2  e  3  del  presente
articolo deve  essere prodotta in lingua italiana ovvero accompagnata
dalla  traduzione  in  lingua  italiana  in  conformita'  alle  norme
vigenti.