Art. 3.
Prodotti per i quali e' prescritta la classificazione di resistenza
al fuoco
1. I prodotti legalmente commercializzati in uno degli Stati
della Unione europea e quelli provenienti dagli Stati contraenti
l'accordo SEE e Turchia, possono essere impiegati in Italia in
elementi costruttivi e opere in cui e' prescritta la loro classe di
resistenza al fuoco, secondo l'uso conforme all'impiego previsto, se
muniti della marcatura CE prevista dalle specificazioni tecniche di
prodotto.
2. Per i prodotti muniti di marcatura CE la classe di resistenza
al fuoco, ove prevista, e' riportata nelle informazioni che
accompagnano la marcatura CE e nella documentazione di cui all'art.
10 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n.
246, e successive modificazioni.
3. Per tutti i prodotti, con esclusione di quelli di cui al
successivo comma 4, per i quali non e' ancora applicata la procedura
ai fini della marcatura CE in assenza delle specificazioni tecniche e
successivamente durante il periodo di coesistenza, l'impiego in
elementi costruttivi e opere in cui e' prescritta la loro classe di
resistenza al fuoco, e' consentito in conformita' alle specifiche di
cui al successivo art. 4.
4. Per le porte e gli altri elementi di chiusura, per le quali
non e' ancora applicata la procedura ai fini della marcatura CE in
assenza delle specificazioni tecniche e successivamente durante il
periodo di coesistenza, l'impiego in elementi costruttivi e opere in
cui e' prescritta la loro classe di resistenza al fuoco, e'
subordinato al rilascio dell'omologazione ai sensi degli articoli 5 e
6 del decreto del Ministero dell'interno 21 giugno 2004 e consentito
nel rispetto dell'art. 3 del medesimo decreto. Al termine del periodo
di coesistenza, definito con comunicazione della Commissione
dell'Unione europea, detta omologazione rimane valida, solo per i
prodotti gia' immessi sul mercato entro tale termine, ai fini
dell'impiego entro la data di scadenza dell'omologazione stessa.
5. La documentazione di cui ai commi 2 e 3 del presente
articolo deve essere prodotta in lingua italiana ovvero accompagnata
dalla traduzione in lingua italiana in conformita' alle norme
vigenti.