Art. 4.
Elementi costruttivi per i quali e' prescritta la classificazione di
resistenza al fuoco
1. Gli elementi costruttivi, per i quali e' prescritta la
classificazione di resistenza al fuoco, possono essere installati
ovvero costruiti in opere destinate ad attivita' soggette ai
regolamenti di prevenzione incendi, in presenza di certificazione
redatta da professionista in conformita' al decreto del Ministro
dell'interno 4 maggio 1998, che ne attesti la classe di resistenza al
fuoco secondo le modalita' indicate all'art. 2, commi 4, 5, 6 del
presente decreto.
2. La certificazione di cui al precedente comma 1 garantisce
anche nei confronti delle mutue interazioni tra prodotti ed elementi
costruttivi che ne possano pregiudicare o ridurre la classificazione
ottenuta.
3. Qualora la classificazione di resistenza al fuoco degli
elementi costruttivi sia ottenuta attraverso la sola modalita'
indicata all'art. 2, comma 4 del presente decreto, la certificazione
di cui al precedente comma 1 garantisce che l'elemento costruttivo
ricada all'interno del campo di diretta applicazione del risultato di
prova. In caso contrario la classificazione di resistenza al fuoco
deve fare riferimento alla ulteriore documentazione resa disponibile
dal produttore, in conformita' alle prescrizioni di cui all'allegato
B al presente decreto.
4. Qualora l'elemento costruttivo coincida con un prodotto munito
di marcatura CE la certificazione, di cui al precedente comma 1,
costituisce la dichiarazione di uso conforme all'impiego previsto.