Art. 5.
Norme transitorie
1. I rapporti di prova di resistenza al fuoco rilasciati ai sensi
della circolare MI.SA. (Ministero dell'interno - Servizi antincendi)
14 settembre 1961, n. 91, dal laboratorio di scienza delle
costruzioni del Centro studi ed esperienze del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco ovvero da laboratorio autorizzato ai sensi del
decreto del Ministro dell'interno 26 marzo 1985, sono da ritenersi
validi, ai fini della commercializzazione dei prodotti ed elementi
costruttivi oggetto delle prove, nel rispetto dei seguenti limiti
temporali:
rapporti emessi entro il 31 dicembre 1985: fino a un anno
dall'entrata in vigore del presente decreto;
rapporti emessi dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1995: fino a
tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto;
rapporti emessi dal 1° gennaio 1996: fino a cinque anni
dall'entrata in vigore del presente decreto.
2. Per i prodotti e gli elementi costruttivi di opere esistenti,
le cui caratteristiche di resistenza al fuoco siano state accertate
dagli organi di controllo alla data di entrata in vigore del presente
decreto, non e' necessario procedere ad una nuova determinazione
delle prestazioni di resistenza al fuoco anche nei casi di modifiche
dell'opera che non riguardino i prodotti e gli elementi costruttivi
stessi.
3. Nelle costruzioni il cui progetto e' stato approvato dal
competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, ai sensi
dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio
1998, n. 37, in data antecedente all'entrata in vigore del presente
decreto, e' consentito l'impiego di prodotti ed elementi costruttivi
aventi caratteristiche di resistenza al fuoco determinate sulla base
della previgente normativa, ferme restando le limitazioni di cui al
precedente comma 1.
Il presente decreto entra in vigore centottanta giorni dopo la
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 febbraio 2007
Il Ministro: Amato