Art. 2.
Indicatori applicabili ai contribuenti esercenti attivita' di impresa
    1. Gli   specifici  indicatori  di  normalita'  economica  per  i
contribuenti   esercenti   attivita'   di   impresa  cui  si  rendono
applicabili gli studi di settore, sono i seguenti:
    a) rapporto   tra   costi   di  disponibilita'  dei  beni  mobili
strumentali e valore degli stessi;
    b) rotazione del magazzino;
    c) durata delle scorte;
    d) valore aggiunto per addetto;
    e) redditivita' dei beni mobili strumentali.
  2.   Gli   specifici  indicatori  di  normalita'  economica  per  i
contribuenti  che  esercitano  due o piu' attivita' di impresa ovvero
una  o piu' attivita' di impresa in diverse unita' di produzione o di
vendita,  cui  si  rendono applicabili gli studi di settore secondo i
criteri previsti dal decreto 25 marzo 2002, sono i seguenti:
    a) valore aggiunto per addetto;
    b) redditivita' dei beni strumentali mobili.
  3.  La  definizione  degli indicatori di cui ai precedenti commi, i
criteri  seguiti  per  la  relativa  elaborazione  e  le modalita' di
applicazione  degli  stessi  sono  descritte  nella Nota metodologica
contenuta nell'Allegato 1 al presente decreto.