Art. 2. Indicatori applicabili ai contribuenti esercenti attivita' di impresa 1. Gli specifici indicatori di normalita' economica per i contribuenti esercenti attivita' di impresa cui si rendono applicabili gli studi di settore, sono i seguenti: a) rapporto tra costi di disponibilita' dei beni mobili strumentali e valore degli stessi; b) rotazione del magazzino; c) durata delle scorte; d) valore aggiunto per addetto; e) redditivita' dei beni mobili strumentali. 2. Gli specifici indicatori di normalita' economica per i contribuenti che esercitano due o piu' attivita' di impresa ovvero una o piu' attivita' di impresa in diverse unita' di produzione o di vendita, cui si rendono applicabili gli studi di settore secondo i criteri previsti dal decreto 25 marzo 2002, sono i seguenti: a) valore aggiunto per addetto; b) redditivita' dei beni strumentali mobili. 3. La definizione degli indicatori di cui ai precedenti commi, i criteri seguiti per la relativa elaborazione e le modalita' di applicazione degli stessi sono descritte nella Nota metodologica contenuta nell'Allegato 1 al presente decreto.