IL VICE MINISTRO
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.  633,  e  successive modificazioni, concernente l'istituzione e la
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
  Visto  l'art.  30 del citato decreto n. 633 del 1972, in materia di
versamento di conguaglio e rimborso dell'eccedenza;
  Visto  l'art. 38-bis del citato decreto n. 633 del 1972, in materia
di  esecuzione  dei rimborsi, e, in particolare, il comma nono con il
quale e' stabilito che con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze   sono  individuate,  anche  progressivamente,  in  relazione
all'attivita'  esercitata ed alle tipologie di operazioni effettuate,
le  categorie  di contribuenti per i quali i rimborsi di cui al primo
ed  al  secondo  comma  del predetto art. 38-bis sono eseguiti in via
prioritaria entro tre mesi dalla richiesta;
  Visto l'art. 17, sesto comma, lettera a), del citato decreto n. 633
del   1972,   che   stabilisce   l'applicazione  del  meccanismo  del
reverse-charge, previsto dal quinto comma del medesimo articolo, alle
prestazioni   di   servizi   rese   nel  settore  edile  da  soggetti
subappaltatori;
  Visto  l'art.  7-bis  del  decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644,
in materia di crediti d'imposta relativi all'IVA;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con
l'unita  delega  di  funzioni,  registrato  alla  Corte  dei conti il
13 giugno  2006  -  Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio
dei   Ministri,   registro   n.   7,   foglio   n.  397,  concernente
l'attribuzione  all'on.  prof. Vincenzo  Visco  del  titolo  di  vice
ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;
  Ritenuta  la  necessita' di determinare, in relazione all'attivita'
esercitata  ed  alle  tipologie  di operazioni effettuate, in sede di
prima   applicazione,   una  categoria  di  contribuenti  beneficiari
dell'erogazione  in  via prioritaria, entro tre mesi dalla richiesta,
dei rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto;
                              Decreta:
                               Art. 1.
         Contribuenti ammessi al rimborso in via prioritaria
  1. La  disposizione di cui all'art. 38-bis, nono comma, del decreto
del  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che prevede
l'erogazione  dei  rimborsi  in  via prioritaria entro tre mesi dalla
richiesta   di   rimborso  dell'eccedenza  d'imposta  detraibile,  si
applica, dall'anno d'imposta 2007, ai soggetti che effettuano in modo
prevalente nel periodo di riferimento della richiesta, le prestazioni
di  servizi  di  cui all'art. 17, sesto comma, lettera a), del citato
decreto n. 633 del 1972, fermo restando quanto previsto dall'art. 2 e
nel  rispetto  dei  presupposti  di  cui  all'art.  30,  terzo comma,
lettera a), del predetto decreto n. 633 del 1972.