Art. 2. Condizioni richieste per ottenere la liquidazione dei rimborsi in via prioritaria 1. I rimborsi di cui al primo e al secondo comma dell'art. 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono eseguiti in via prioritaria a favore dei contribuenti individuati nell'art. 1, qualora al momento della richiesta sussistano contestualmente le seguenti condizioni: a) esercizio dell'attivita' da almeno tre anni; b) eccedenza detraibile richiesta a rimborso d'importo pari o superiore a 10.000,00 euro in caso di richiesta rimborso annuale ed a 3.000,00 euro in caso di richiesta di rimborso trimestrale; c) eccedenza detraibile richiesta a rimborso di importo pari o superiore al 10 per cento dell'importo complessivo dell'imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni effettuati nell'anno o nel trimestre a cui si riferisce il rimborso richiesto. 2. I rimborsi annuali o per periodi inferiori all'anno richiesti dai contribuenti che rientrano nella categoria individuata dall'art. 1, sono eseguiti in via prioritaria rispetto agli altri rimborsi previsti dall'art. 30 del citato decreto n. 633 del 1972 relativi allo stesso periodo di riferimento. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 marzo 2007 Il vice Ministro: Visco Registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 2007 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 31