Art. 2.
Condizioni richieste per ottenere la liquidazione dei rimborsi in via
                             prioritaria
  1. I  rimborsi  di cui al primo e al secondo comma dell'art. 38-bis
del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
sono   eseguiti   in   via  prioritaria  a  favore  dei  contribuenti
individuati   nell'art.   1,   qualora  al  momento  della  richiesta
sussistano contestualmente le seguenti condizioni:
    a) esercizio dell'attivita' da almeno tre anni;
    b) eccedenza  detraibile  richiesta  a  rimborso d'importo pari o
superiore a 10.000,00 euro in caso di richiesta rimborso annuale ed a
3.000,00 euro in caso di richiesta di rimborso trimestrale;
    c) eccedenza  detraibile  richiesta  a rimborso di importo pari o
superiore  al  10  per  cento  dell'importo  complessivo dell'imposta
assolta  sugli  acquisti  e sulle importazioni effettuati nell'anno o
nel trimestre a cui si riferisce il rimborso richiesto.
  2. I  rimborsi  annuali  o per periodi inferiori all'anno richiesti
dai  contribuenti che rientrano nella categoria individuata dall'art.
1,  sono  eseguiti  in  via  prioritaria rispetto agli altri rimborsi
previsti  dall'art.  30  del  citato decreto n. 633 del 1972 relativi
allo stesso periodo di riferimento.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 22 marzo 2007
                                              Il vice Ministro: Visco
Registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 2007
Ufficio  di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n.
2 Economia e finanze, foglio n. 31