Art. 2.
  1.  Al  fine  di  soddisfare  le maggiori esigenze conseguenti alla
situazione  di  emergenza di cui alla presente ordinanza, il capo del
Dipartimento  delle  liberta'  civili  e l'immigrazione del Ministero
dell'interno  e'  autorizzato a stipulare contratti professionali con
esperti  estranei  all'amministrazione,  nel  limite  massimo  di tre
unita', e con un compenso individuale non superiore ad Euro 30.000,00
annui,   per   lo   svolgimento  e  la  predisposizione  di  progetti
finalizzati all'implementazione dei servizi informatici e della banca
dati  del medesimo Dipartimento, al miglioramento delle condizioni di
accoglienza  delle  strutture esistenti per gli immigrati irregolari,
nonche'  per  lo  studio di modelli di gestione economico-finanziaria
diretti alla ottimizzazione delle risorse esistenti.
  2.  Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a carico Ministero
dell'interno   U.P.B.   4.1.2.5   -  capitolo  2351  competenza  anno
finanziario 2007.
  3.  L'art.  4  dell'ordinanza di protezione civile n. 3326/2003, e'
soppresso.