Art. 2. 1. Al fine di soddisfare le maggiori esigenze conseguenti alla situazione di emergenza di cui alla presente ordinanza, il capo del Dipartimento delle liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno e' autorizzato a stipulare contratti professionali con esperti estranei all'amministrazione, nel limite massimo di tre unita', e con un compenso individuale non superiore ad Euro 30.000,00 annui, per lo svolgimento e la predisposizione di progetti finalizzati all'implementazione dei servizi informatici e della banca dati del medesimo Dipartimento, al miglioramento delle condizioni di accoglienza delle strutture esistenti per gli immigrati irregolari, nonche' per lo studio di modelli di gestione economico-finanziaria diretti alla ottimizzazione delle risorse esistenti. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a carico Ministero dell'interno U.P.B. 4.1.2.5 - capitolo 2351 competenza anno finanziario 2007. 3. L'art. 4 dell'ordinanza di protezione civile n. 3326/2003, e' soppresso.