Art. 4.
  1.  In  ragione  dell'esigenza  di assicurare la prosecuzione delle
iniziative  demandate  al Ministero degli affari esteri in materia di
richieste  di visto di lavoro subordinato di cui all'art. 5, comma 1,
dell'ordinanza   di  protezione  civile  n.  3551/2006,  il  medesimo
Dicastero  e'  autorizzato  ad assegnare un ulteriore contributo, nel
limite  massimo  di  Euro  300.000,00, in favore delle rappresentanze
diplomatiche  e  degli  uffici consolari maggiormente interessati dal
fenomeno  dei  flussi migratori verso l'Italia, per l'acquisizione in
loco dei servizi di lavoro interinali.
  2.  Agli  oneri  conseguenti  alle iniziative di cui al comma 1, si
provvede a carico del Ministero degli affari esteri U.P.B. 11.1.1.0 -
capitolo 3031 - esercizio finanziario 2007.