Art. 4. 1. In ragione dell'esigenza di assicurare la prosecuzione delle iniziative demandate al Ministero degli affari esteri in materia di richieste di visto di lavoro subordinato di cui all'art. 5, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3551/2006, il medesimo Dicastero e' autorizzato ad assegnare un ulteriore contributo, nel limite massimo di Euro 300.000,00, in favore delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari maggiormente interessati dal fenomeno dei flussi migratori verso l'Italia, per l'acquisizione in loco dei servizi di lavoro interinali. 2. Agli oneri conseguenti alle iniziative di cui al comma 1, si provvede a carico del Ministero degli affari esteri U.P.B. 11.1.1.0 - capitolo 3031 - esercizio finanziario 2007.