Art. 4. Modalita' di corresponsione dei diritti per il mantenimento in vita Il pagamento dei diritti per il mantenimento in vita deve essere effettuato anticipatamente, entro l'ultimo giorno utile del mese corrispondente a quello in cui e' stata depositata la domanda. Trascorso detto periodo il pagamento e' ammesso nei sei mesi successivi con l'applicazione del corrispondente diritto di mora. Il pagamento e', altresi', ammesso entro il termine di quattro mesi dalla data di concessione del brevetto o del modello di utilita' o di registrazione del disegno o modello, ovvero nei sei mesi successivi dietro corresponsione della mora, per i diritti eventualmente maturati fino a tale momento. Possono pagarsi anticipatamente piu' diritti annuali se riferiti allo stesso brevetto.