LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO Nella odierna seduta del 29 marzo 2007: Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante le «Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione»; Visto l'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che attribuisce a questa Conferenza la facolta' di sancire accordi tra Governo, regioni e province autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune; Vista la legge 17 agosto 2005 n. 174, recante «Disciplina dell'attivita' di acconciatore», che demanda alle regioni la disciplina della citata attivita' professionale, la definizione dei contenuti tecnico-culturali del programmi dei corsi e l'organizzazione degli esami tecnico-pratici, previa determinazione di criteri generali in sede di Conferenza Stato-regioni. Vista la legge-quadro in materia di formazione professionale 21 dicembre 1978 n. 845; Viste le leggi 23 dicembre 2000, n. 388 e 27 dicembre 2002, n. 289 recanti disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, rispettivamente leggi finanziarie per l'anno 2001 e per l'anno 2003, di istituzione dello 0,30 ai Fondi interprofessionali; Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30. Vista la Decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 relativa al «Quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass)»; Visto il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 recante «Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche e la nascita di nuove imprese» ed, in particolare, l'art. 10, comma 2; Visto il decreto interministeriale del 10 ottobre 2005 che ha recepito il libretto formativo del cittadino, previsto dall'art. 2 del decreto legislativo 276 del 2003, a seguito dell'approvazione in sede di Conferenza unificata in data 14 luglio 2005; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 concernente il «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto l'Accordo in sede di Conferenza Stato-regioni il 18 febbraio 2000 per la costituzione del sistema nazionale di certificazione delle competenze professionali; Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 174 del 2001 sul sistema della certificazione delle competenze nella formazione professionale; Visto il documento «Standard nazionali di competenze e certificazione. Architettura di sistema e ruolo istituzionale delle Regioni», il documento «Standard nazionali di competenze e certificazione. Architettura di sistema e ruolo istituzionale delle Regioni» proposto dai Sindacati, accolto dai Presidenti delle Regioni e Province Autonome il 2 agosto 2002, e ripreso per una piu' ampia revisione e condivisione in sede tecnica con ANCI, UPI e Confederazioni Imprenditoriali il 14 maggio 2003; Visto l'Accordo in Conferenza dei Presidenti delle regioni e province autonome del 9 febbraio 2006 sull'Apprendistato professionalizzante; Visto il documento «Criteri per la descrizione degli standard professionali» del 23 maggio 2006 a cura del Progetto interregionale «Descrizione e certificazione per competenze e famiglie professionali»; Visto il documento della Commissione europea (SEC (2005) 957 dell'8 luglio 2005) «Verso un quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF)»; Vista la Proposta di raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF), adottato dalla Commissione il 5 settembre 2006 (COM (2006) 479); Vista la nota del 16 febbraio 2007, con la quale la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha trasmesso, unitamente ad un documento metodologico per la definizione di accordi in materia di professioni regolamentate, lo schema di accordo in oggetto; Vista la nota, del 2 marzo 2007, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha proposto alcune modifiche ed integrazioni al testo dell'accordo; Considerato che tali modificazioni sono state condivise, nel corso dell'incontro tecnico del 14 marzo 2007, dai rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e delle regioni; Vista la definitiva stesura della proposta accordo in oggetto, nel testo riformulato a seguito di quanto concordato in sede tecnica e diramato con nota del 15 marzo 2007; Acquisito, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo e dei Presidenti delle regioni e province autonome; Sancisce accordo: tra il Governo e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano nei tennini di seguito riportati. Premessa L'ambito della definizione dei requisiti minimi per l'abilitazione alla professione e delle modalita' di esercizio delle professioni regolamentate non ordinistiche si colloca sia nel piu' ampio contesto del ruolo delle regioni e province autonome in materia di professioni, sia nel processo di attuazione delle riforme relative al sistema di istruzione e formazione e lavoro, nel quadro delle competenze istituzionali disegnate dal nuovo Titolo V della Costituzione. L'evoluzione della materia delle professioni regolamentate deve considerare: il processo in atto nei sistemi di istruzione formazione e lavoro per la definizione di una architettura nazionale condivisa dai sistemi regionali, pur nel rispetto delle diverse competenze e dei ruoli dei soggetti istituzionali coinvolti; i risultati tecnico-metodologici ottenuti delle regioni e province autonome nell'ambito del Progetto interregionale competenze e che hanno gia' guidato i lavori in materia di standard professionali e formativi. Il percorso avviato dalle regioni e province autonome, all'interno del Progetto interregionale competenze e sintetizzato nel documento tecnico approvato in Conferenza dei Presidenti (27 novembre 2005), prevede la realizzazione di condizioni di sistema a livello nazionale per l'integrazione degli ambiti di Istruzione, formazione e lavoro, nel rispetto del ruolo e delle competenze esclusive nelle suddette materie delle regioni e del1e province autonome. In tale prospettiva, assume rilevanza la definizione di un quadro nazionale di standard professionali, centrato sulla definizione di figure professionali rispetto al quale i diversi sistemi regionali di istruzione e formazione declinano profili e percorsi formativi, rispondenti alle esigenze del territorio. Il presente Accordo e' formalizzato nel rispetto del corretto esercizio della competenza concorrente tra Stato e regioni nel quadro della disciplina degli acconciatori, muovendo dalla definizione dello standard professionale minimo della figura dell'acconciatore a livello nazionale. L'individuazione dello standard professionale, infatti, costituisce il punto di partenza indispensabile a guidare le attivita' da realizzare nell'ambito del sistema di istruzione - formazione - lavoro, come risposta ai fabbisogni territoriali per il settore produttivo dell'acconciatura. Considerato L'importanza di mantenere uno stretto raccordo con il Tavolo unico «Sistema nazionale degli standard», al fine di creare utili sinergie e di valorizzare quanto gia' prodotto ed acquisito in materia; L'esigenza di definire lo standard professionale per la figura dell'acconciatore, omogeneo sul territorio nazionale e riferimento condiviso tra regioni e province autonome; L'esigenza di assicurare il riconoscimento e la mobilita' professionale della figura dell'acconciatore abilitato sull'intero territorio nazionale, nonche' nel territorio dell'unione europea, in conformita' ai diritti di stabilimento e libera prestazione dei servizi professionali; La garanzia che nell'esame di abilitazione professionale vengano verificate, secondo standard professionali condivisi su tutto il territorio nazionale, le competenze richieste dal contesto produttivo; La rilevanza dello standard professionale ai fini di una programmazione dell'offerta formativa rispondente alle esigenze del mercato del lavoro; La necessita' dello standard professionale ai fini della programmazione di percorsi formativi coerenti con le normative vigenti nei rispettivi sistemi di formazione professionale e finalizzati al conseguimento della qualifica professionale di «Acconciatore»; Art. 1. Definizione L'acconciatore e' la figura professionale che, in possesso di un'abilitazione professionale rilasciata previo esame dalle regioni e province autonome, esegue i trattamenti ed i servizi di propria competenza.