Art. 3.
                             Formazione
  La  formazione  professionale  dell'acconciatore  e'  di competenza
esclusiva  delle  regioni  e  province  autonome; che provvedono alla
definizione  degli  standard  dei  percorsi  formativi  nonche'  alla
programmazione e organizzazione dei corsi nel rispetto dello standard
professionale minimo definito dal presente accordo e sulla base delle
disposizioni vigenti in materia di formazione professionale.