Art. 6. Riconoscimento della abilitazione professionale Il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio dell'attivita' di Acconciatore, rilasciata con le modalita' previste dalle disposizioni di ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e di Bolzano nel rispetto dello standard professionale descritto nell'allegato al presente accordo, ha valore su tutto il territorio nazionale.