LA CONFERENZA UNIFICATA
  Nell'odierna seduta del 29 marzo 2007;
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400, recante la disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  l'ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri, e successive modifiche e integrazioni;
  Vista  la  legge 15 marzo 1997, n. 59, recante la delega al Governo
per  il  conferimento  di funzioni e compiti alle regioni e agli enti
locali,  per  la  riforma  della  pubblica  amministrazione  e per la
semplificazione    amministrativa,    e    successive   modifiche   e
integrazioni;
  Visto  l'art.  9,  comma  2,  lettera c) del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, che prevede che la Conferenza Unificata promuove
e sancisce accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunita'
montane,   al   fine   di  coordinare  l'esercizio  delle  rispettive
competenze  e  svolgere  in  collaborazione  attivita'  di  interesse
comune;
  Vista  la legge 8 marzo 1999, n. 50 recante delegificazione e testi
unici di norme concernenti procedimenti amministrativi;
  Visti  gli  artt. 5, comma 2, e 14 della legge 28 novembre 2005, n.
246, recante semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005;
  Visti  la  raccomandazione  ai Paesi membri adottata dall'OCSE il 9
marzo 1995 sul miglioramento della qualita' della normazione pubblica
e il rapporto OCSE del maggio 1997 sulla riforma della regolazione;
  Vista   la   dichiarazione   n.   39   adottata   dalla  Conferenza
intergovernativa per la revisione del trattato sull'Unione europea ed
allegata  al trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997, concernente la
qualita' redazionale della legislazione comunitaria;
  Visto  il «Rapporto iniziale» del marzo 2001 del «Gruppo consultivo
di  alto  livello»  sulla  qualita'  della regolamentazione a livello
europeo,  costituiti  dai  Ministri  europei  della funzione pubblica
nel novembre 2000;
  Visto  il  rapporto  OCSE sulla riforma della regolazione in Italia
del  2001,  in cui l'AIR e' considerata come una tra le riforme dalle
piu'   elevate   potenzialita'   per  migliorare  la  qualita'  della
regolazione, e le relative raccomandazioni;
  Viste  le  conclusioni  del  Consiglio  europeo  di  Stoccolma  del
23-24 marzo  2001,  e in particolare il punto 23, in cui si considera
l'AIR  come  uno  strumento  fondamentale  per  una  regolazione piu'
chiara, semplice ed efficace;
  Vista   la   Comunicazione   della  Commissione  al  Consiglio,  al
Parlamento  europeo,  al  Comitato  economico  e sociale europeo e al
Comitato delle regioni COM (2007) 23 del 24 gennaio 2007;
  Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27
marzo   2000   relativa   all'analisi   tecnico-normativa  e  analisi
dell'impatto e della regolamentazione;
  Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21
settembre  2001  sulla  sperimentazione dell'analisi di impatto della
regolamentazione sui cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni;
  Vista la circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15
aprile  1998  relativa  agli  adempimenti  del  Governo in materia di
istruttoria legislativa;
  Valutata  l'opportunita'  di  ridefinire e rendere piu' efficace la
sperimentazione  dell'analisi  di  impatto  della regolamentazione al
fine  di  una sua graduale applicazione a tutta l'attivita' normativa
del Governo e delle regioni, ampliando consistentemente il novero dei
casi   oggetto   di  sperimentazione  ed  estendendo  l'attivita'  di
formazione dei dipendenti pubblici all'utilizzo dell'AIR;
  Considerata  l'opportunita'  di  assicurare  forme  e  modalita' di
consultazione  idonee  degli  enti  locali in ordine agli aspetti del
presente accordo suscettibili di incidere sull'autonomia degli stessi
nonche'  al  fine  di garantire una complessiva verifica dell'impatto
della regolamentazione fra i diversi livelli di governo;
  Ritenuto   che   l'accordo   non   puo'   in  alcun  modo  incidere
sull'autonomia  dei  Consigli  regionali, garantita dagli statuti, ma
che  si  pone  come espressione dell'indirizzo politico in materia di
qualita'  della  regolamentazione,  concordato  fra  il  Governo e le
Giunte regionali;
  Ritenuto   necessario   definire   principi   comuni  ai  fini  del
miglioramento   della   qualita'  e  della  trasparenza  del  sistema
normativo,  al  fine  di  rendere  uniforme  la  tecnica  legislativa
adottata   dai   diversi  centri  di  produzione  normativa  presenti
nell'ordinamento italiano;
  Visti gli esiti delle riunioni tecniche del 17 ottobre 2006, del 29
novembre  2006,  tenutesi  presso  il  Dipartimento  per  gli  affari
regionali,  a seguito dei quali e' stata concordata l'apertura di due
distinti   tavoli   di  lavoro,  uno  dedicato  alla  qualita'  della
regolazione ed uno alla semplificazione;
  Vista  la  nota  del  Dipartimento  per gli affari regionali del 16
febbraio  2007, con la quale e' stata convocata per il giorno 5 marzo
2007,  una  riunione  tecnica  nella  quale si e' dato l'avvio ad una
prima   formulazione   di   proposta   di   accordo   concernente  la
semplificazione    e    il   miglioramento   della   qualita'   della
regolamentazione;
  Considerato  che,  il  Dipartimento  per  gli  affari regionali, ha
convocato  per  il  giorno  12  marzo 2007, una riunione tecnica, nel
corso  della  quale  sono state concordate modifiche alla proposta di
accordo in esame;
  Vista  la  nota del 13 marzo 2007 della Segreteria della Conferenza
Stato-regioni, con la quale e' stata diramata la riformulazione della
proposta  di  accordo,  a  seguito  delle  modifiche  condivise nella
suddetta riunione del 12 marzo 2007;
  Atteso  che  l'argomento  e'  stato  iscritto all'ordine del giorno
della  seduta  di  questa  Conferenza  del 15 marzo 2007, ma e' stato
rinviato su richiesta delle regioni;
  Rilevato che il Dipartimento per gli affari regionali, a seguito di
ulteriori  modifiche  concordate  con  le  regioni,  ha  trasmesso la
riformulazione  del  provvedimento che e' stato diramato con nota del
21 marzo 2007;
  Rilevato  che, nell'odierna seduta di questa Conferenza, le regioni
e le province autonome, nell'esprimere avviso favorevole all'accordo,
hanno  proposto  emendamenti  al testo diramato con nota del 21 marzo
2007 (All.1);
  Acquisito  l'assenso  del  Governo,  delle  regioni, delle province
autonome  di  Trento  e  Bolzano,  dei comuni, delle province e delle
comunita' montane, nell'odierna seduta di questa Conferenza;
                    Sancisce il seguente accordo
tra  il  Governo,  le regioni e le province autonome, l'ANCI, l'UPI e
l'UNCEM nei termini sottoindicati
                               Art. 1.
                    La qualita' della normazione
  1.  Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
concordano  che  il  processo  normativo  si  conformi ai principi di
qualita'  della regolazione condivisi in ambito europeo, quali quelli
di   necessita',   proporzionalita',   sussidiarieta',   trasparenza,
responsabilita',   accessibilita'   e   semplicita'   delle  norme  e
concordano  - per il miglioramento della qualita' della regolazione -
l'utilizzo  di  strumenti  quali  l'analisi  tecnico-normativa (ATN),
l'analisi  di  impatto  della  regolamentazione  ex  ante  (AIR) e la
consultazione,  l'analisi  di  fattibilita',  la  verifica di impatto
della   regolamentazione   ex   post  (VIR),  l'impiego  di  clausole
valutative,  la semplificazione normativa, la misurazione e riduzione
degli  oneri  amministrativi,  il  drafting  normativo.  Le  suddette
attivita'  devono  svolgersi secondo metodologie e principi condivisi
nel rispetto del principio di leale collaborazione.
  2.  Le  regioni  valutano,  nella  loro  attivita  legislativa, con
l'ausilio  istruttorio  anche dei gruppi di lavoro gia' esistenti tra
regioni,  la  configurabilita' di modelli procedimentali omogenei sul
territorio  nazionale per determinate attivita' private e valorizzano
le attivita' dirette all'armonizzazione delle normative regionali.