Art. 12.
                             Formazione
  1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,
al fine di disporre di adeguate professionalita' giuridico-economiche
in  grado  di utilizzare gli strumenti di cui all'art. 1 del presente
accordo,  si  impegnano  ad assicurare, attraverso iniziative comuni,
una  formazione  permanente  sulla  qualita'  della  regolazione  del
personale  e,  in  particolare, di coloro che operano nelle strutture
tecnico-legislative.
  2. La formazione puo' essere articolata:
    a) in  un  ciclo  di  formazione  di base incentrato su argomenti
quali   il  sistema  delle  fonti  giuridiche  nell'attuale  contesto
istituzionale,   l'articolazione   e  il  contenuto  delle  politiche
pubbliche,   l'analisi   dei   sistemi  di  valutazione  e  l'analisi
costi-benefici,  la  disciplina  degli strumenti per il miglioramento
della  qualita' della regolamentazione di cui all'art. 1 del presente
accordo  nonche'  le  piu'  rilevanti  esperienze  di AIR italiane ed
internazionali;
    b) un ciclo di formazione specialistica incentrato sulle tecniche
di   analisi  di  impatto  della  regolamentazione,  con  particolare
riguardo  alle metodologie di valutazione economica, alle tecniche di
consultazione   e   di   definizione   di  strumenti  di  rilevazione
(questionari  cartacei  e  on line), allo scopo fornire gli strumenti
specifici per la realizzazione dell'AIR.