Art. 14.
                         Drafting normativo
  1.  Lo  Stato  e  le  regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano  si  impegnano  ad unificare i manuali statali e regionali in
materia  di drafting di testi normativi, prevedendo, altresi', idonei
sistemi  di  monitoraggio  degli  stessi  mediante la creazione di un
indice  di qualita' nonche' l'utilizzo di formule standard riferite a
fattispecie  normative  tipiche. Particolare attenzione dovra' essere
posta  all'analisi  del  linguaggio  normativo  ed  alla creazione di
idonei glossari condivisi.
  2.  Gli  elementi  di drafting e di linguaggio normativo che devono
essere considerati sono:
    a) l'individuazione  delle nuove definizioni normative introdotte
dal  testo, della loro necessita' e della coerenza con quelle gia' in
uso;
    b) la   verifica  della  correttezza  dei  riferimenti  normativi
contenuti  nel  progetto,  con  particolare  riguardo alle successive
modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi;
    c) il   ricorso   alla  tecnica  della  novella  legislativa  per
introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti;
    d) l'individuazione    di   effetti   abrogativi   impliciti   di
disposizioni   dell'atto   normativo   e  loro  traduzione  in  norme
abrogative espresse nel testo normativo.