Art. 4.
                            Consultazione
  1. Lo  Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
assicurano, ciascuno secondo i rispettivi ordinamenti, adeguate forme
di   consultazione  delle  parti  sociali  e  delle  associazioni  di
categoria  e dei consumatori per i provvedimenti normativi di maggior
impatto sull'attivita' dei cittadini e delle imprese.
  2.  Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
concordano,   anche   attraverso   il   Tavolo   permanente   per  la
semplificazione,  di  cui  all'art.  5 del decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  12 settembre 2006, istituito con il decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  8 marzo 2007, forme e
modalita'  omogenee  di  consultazione,  al  fine  di  assicurare  la
condivisione delle migliori pratiche operative.