Art. 9.
         Misurazione e riduzione degli oneri amministrativi
  1.  La Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
fissano  l'obiettivo  di  ridurre  del  25%, entro il 2012, gli oneri
amministrativi e, in particolare, gli obblighi d'informazione imposti
alle  imprese,  in conformita' alle conclusioni del Consiglio europeo
dell'8-9  marzo  2007 in materia di Better Regulation e, pertanto, si
impegnano a definire le modalita' con le quali intendono individuare,
misurare e ridurre i suddetti oneri.
  2.  Nel  perseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1, lo Stato e
le  regioni  individuano  e  quantificano  gli  oneri  amministrativi
derivanti  dalla normativa statale e regionale, elaborando specifiche
proposte  di  riduzione.  La  riduzione  degli  oneri  amministrativi
riguarda   principalmente  gli  obblighi  di  informazione  obsoleti,
ridondanti  o ripetitivi che devono essere chiaramente distinti dalle
caratteristiche   strutturali   della   legislazione,   funzionali  o
necessarie alla realizzazione degli obiettivi della normativa.
  3.  Per  la  misurazione  e  riduzione  degli  oneri amministrativi
derivanti  dalla legislazione comunitaria e dalla normativa nazionale
di  recepimento, lo Stato e le regioni si impegnano a collaborare con
la  Commissione per l'attuazione della Comunicazione al Consiglio, al
Parlamento  europeo,  al  Comitato delle regioni COM (2007) 23 del 24
gennaio 2007.
  4. Le azioni di misurazione e riduzione di cui al comma 3 investono
le tredici aree di intervento, selezionate dalla Commissione europea:
diritto  societario; legislazione farmaceutica; relazioni del lavoro;
normativa     fiscale;    statistiche;    agricoltura    e    sussidi
all'agricoltura;  sicurezza  alimentare;  trasporti;  pesca;  servizi
fmanziari; ambiente; politiche di coesione; appalti pubblici.
  5.  Le  iniziative  di  cui ai commi 2 e 3 non devono compromettere
l'obiettivo  perseguito  dalla  legislazione.  Nei casi in cui motivi
legati   alla   tutela  della  salute  pubblica,  alla  tutela  della
protezione dei lavoratori o dell'ambiente lo richiedano, gli obblighi
di informazione sono mantenuti.