IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                           di concerto con
 IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
                                 ed
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE
  Visto  l'art.  229  del  nuovo  codice  della  strada approvato con
decreto   legislativo   30 aprile   1992,   n.  285,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio
1992  che  delega  i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le
competenze  loro  attribuite, le direttive comunitarie concernenti le
materie disciplinate dallo stesso codice;
    Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e
4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti, a decretare di
concerto  con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e  del  mare,  e  con  il  Ministro della salute, in materia di norme
costruttive  e  funzionali  dei  veicoli a motore e dei loro rimorchi
ispirandosi al diritto comunitario;
    Visto  il  decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
8 maggio  1995,  di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE
che  modificano la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento
delle  legislazioni  degli Stati membri relative all'omologazione dei
veicoli  a  motore  e  dei  loro rimorchi, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  per  i  trasporti  7 marzo 1975,
pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 101
del   16 aprile  1975,  di  recepimento  della  direttiva  70/220/CEE
concernente  il  ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative  all'inquinamento  atmosferico  da  emissioni  dei veicoli a
motore;
  Visto  il  decreto del Ministro de!e infrastrutture e dei trasporti
26 maggio  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  217 del
15 settembre  2004, di recepimento della direttiva 2003/76/CE, che da
ultimo  ha modificato la direttiva 70/220/CEE suddetta, relativa alle
misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei
veicoli a motore;
  Visto   il   decreto  del  Ministro  dell'ambiente  5 giugno  1989,
pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 229
del  30 settembre  1989,  di  recepimento  della  direttiva 88/77/CEE
concernente  le  emissioni  dei gas inquinanti prodotti dai motori ad
accensione spontanea destinati alla propulsione dei veicoli;
  Visto  il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
25 gennaio  2002,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  38 del
14 febbraio  2002,  di recepimento della direttiva 2001/27/CE, che da
ultimo  ha  modificato  la  direttiva 88/77/CEE suddetta, relativa ai
provvedimenti  da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e
di  particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati
alla  propulsione  di  veicoli  e  l'emissione  di inquinanti gassosi
prodotti  dai  motori  ad  accensione  comandata  alimentati  con gas
naturale  o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione
di veicoli;
  Visto  il  decreto-legge  18 maggio  2006, n. 181, convertito nella
legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia
di  riordino  delle  attribuzioni  della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e dei Ministeri;
  Vista   la  direttiva  2005/55/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del 28 settembre 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione  europea  n.  L  275  del 20 ottobre 2005, concernente il
ravvicinamento  delle  legislazioni  degli  Stati  membri relative ai
provvedimenti  da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e
di  particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati
alla  propulsione  di  veicoli  e  contro  l'emissione  di inquinanti
gassosi  prodotti  dai  motori ad accensione comandata alimentati con
gas  naturale  o  con  gas  di  petrolio  liquefatto  destinati  alla
propulsione di veicoli;
                     Adotta il seguente decreto:
      (Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo)
                               Art. 1.
  1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:
    a) «veicolo»,  qualsiasi  veicolo,  come definito nell'art. 2 del
decreto  del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995
ed  azionato  da  un  motore  ad  accensione  spontanea  o  a gas, ad
eccezione  dei  veicoli  della  categoria  M1  aventi massa massima a
carico tecnicamente ammissibile inferiore o pari a 3,5 tonnellate;
    b) «motore  ad  accensione  spontanea  o  a  gas»,  la  fonte  di
propulsione motrice di un veicolo che puo' essere omologata in quanto
entita'  tecnica  ai  sensi  dell'art. 2 del decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione 8 maggio 1995;
    c) «  veicolo ecologico migliorato (EEV)», il veicolo azionato da
un motore conforme ai valori di emissione limite facoltativi indicati
nella  riga  C delle tabelle di cui al punto 6.2.1 dell'allegato I al
presente decreto.