Art. 2. 1. Per i tipi di motore ad accensione spontanea o a gas e i tipi di veicoli azionati da un motore ad accensione spontanea o a gas, qualora non siano soddisfatti i requisiti di cui agli allegati da I a VIII al presente decreto, in particolare qualora le emissioni di inquinanti gassosi e di particolato e l'opacita' del fumo prodotte dal motore non siano conformi ai valori limite fissati nella riga A delle tabelle di cui al punto 6.2.1 dell'allegato I: a) non e' consentito il rilascio dell'omologazione CE a norma dell'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995; ed b) e' rifiutata l'omologazione nazionale. 2. Ad eccezione dei veicoli e dei motori destinati all'esportazione in paesi terzi e dei motori di sostituzione per i veicoli in circolazione, qualora non siano soddisfatti i requisiti di cui agli allegati da I a VIII al presente decreto, in particolare qualora le emissioni di inquinanti gassosi e di particolato e l'opacita' del fumo prodotte dal motore non siano conformi ai valori limite fissati nella riga A delle tabelle di cui al punto 6.2.1 dell'allegato I: a) non sono considerati validi i certificati di conformita' che accompagnano i veicoli nuovi o i motori nuovi a norma del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 ai fini dell'art. 7, comma 1, del decreto medesimo: e b) non e' consentita l'immatricolazione, la vendita, l'immissione in circolazione o l'utilizzazione dei veicoli nuovi azionati da un motore ad accensione spontanea o a gas e la vendita o l'utilizzazione di motori nuovi ad accensione spontanea o a gas. 3. Fatti salvi i commi 1 e 2, a decorrere dal 1° ottobre 2003 ed eccettuati i veicoli ed i motori destinati ad essere esportati in paesi terzi nonche' i motori di sostituzione per veicoli in circolazione, per i tipi di motori a gas ed i tipi di veicoli azionati da un motore a gas, che non soddisfano i requisiti di cui agli allegati da I a VIII al presente decreto: a) non sono considerati validi i certificati di conformita' che accompagnano i veicoli nuovi o i motori nuovi a norma del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 ai fini dell'art. 7, comma 1, del decreto medesimo; e b) non e' consentita l'immatricolazione, la vendita, l'immissione in circolazione o l'utilizzazione dei veicoli nuovi e la vendita e l'utilizzazione dei motori nuovi. 4. Qualora siano soddisfatti i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 ed agli allegati da I a VIII al presente decreto, in particolare qualora le emissioni di inquinanti gassosi e di particolato e l'opacita' del fumo prodotte dal motore siano conformi ai valori limite fissati nelle righe B1 o B2 ovvero ai valori limite facoltativi fissati nella riga C delle tabelle di cui al punto 6.2.1. dell'allegato I, non e' consentito, per motivi attinenti agli inquinanti gassosi ed al particolato emessi da un motore e all'opacita' del fumo prodotto dal motore: a) rifiutare il rilascio dell'omologazione CE a norma dell'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 o di rilasciare l'omologazione nazionale per un tipo di veicolo azionato da un motore ad accensione spontanea o da un motore a gas; b) vietare l'immatricolazione, la vendita, l'immissione in circolazione o l'utilizzazione di veicoli nuovi azionati da un motore ad accensione spontanea o a gas; c) rifiutare il rilascio dell'omologazione CE per un tipo di motore ad accensione spontanea o a gas; e d) vietare la vendita o l'utilizzazione di nuovi motori ad accensione spontanea o a gas. 5. A decorrere dal 1° ottobre 2005, per i tipi di motori ad accensione spontanea o a gas e i tipi di veicoli azionati da un motore ad accensione spontanea o a gas che non soddisfano i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 ed agli allegati da I a VIII al presente decreto ed in particolare qualora le emissioni di inquinanti gassosi e di particolato e l'opacita' del fumo prodotte dal motore non siano conformi ai valori limite fissati nella riga Bl delle tabelle di cui al punto 6.2.1 dell'allegato I: a) non e' consentito il rilascio dell'omologazione CE a norma dell'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995; ed b) e' rifiutata l'omologazione nazionale. 6. A decorrere dal 1° ottobre 2006, ad eccezione dei veicoli e dei motori destinati all'esportazione in paesi terzi e dei motori di sostituzione per i veicoli in circolazione, qualora non siano soddisfatti i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 ed agli allegati da I a VIII al presente decreto, in particolare qualora le emissioni di inquinanti gassosi e di particolato e l'opacita' del fumo prodotte dal motore non siano conformi ai valori limite fissati nella riga B1 delle tabelle di cui al punto 6.2.1 dell'allegato I: a) non sono considerati validi i certificati di conformita' che accompagnano i veicoli nuovi o i motori nuovi a norma del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 ai fini dell'art. 7, comma 1, del decreto medesimo: e b) non e' consentita l'immatricolazione, la vendita, l'immissione in circolazione o l'utilizzazione dei veicoli nuovi azionati da un motore ad accensione spontanea o a gas e la vendita o l'utilizzazione di motori nuovi ad accensione spontanea o a gas. 7. A decorrere dal 1° ottobre 2008, per i tipi di motori ad accensione spontanea o a gas e i tipi di veicoli azionati da un motore ad accensione spontanea o a gas che non soddisfano i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 ed agli allegati da I a VIII al presente decreto ed in particolare qualora le emissioni di inquinanti gassosi e di particolato e l'opacita' del fumo prodotte dal motore non siano conformi ai valori limite fissati nella riga B2 delle tabelle di cui al punto 6.2.1 dell'allegato I: a) non e' consentito il rilascio dell'omologazione CE a norma dell'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995; ed b) e' rifiutata l'omologazione nazionale. 8. A decorrere dal 1° ottobre 2009 ad eccezione dei veicoli e dei motori destinati all esportazione in paesi terzi e dei motori di sostituzione per i veicoli in circolazione qualora non siano soddisfatti i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 ed agli allegati da I a VIII al presente decreto, in particolare qualora le emissioni di inquinanti gassosi e di particolato e l'opacita' del fumo prodotte dal motore non siano conformi ai valori limite fissati nella riga B2 delle tabelle di cui al punto 6.2.1 dell'allegato I: a) non sono considerati validi i certificati di conformita' che accompagnano i veicoli nuovi o i motori nuovi a norma del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 ai fini dell'art. 7, comma 1, del decreto medesimo: e b) non e' consentita l'immatricolazione, la vendita, l'immissione in circolazione o l'utilizzazione dei veicoli nuovi azionati da un motore ad accensione spontanea o a gas e la vendita o l'utilizzazione di motori nuovi ad accensione spontanea o a gas. 9. A norma del comma 4: a) il motore che soddisfa i requisiti di cui agli allegati da I a VIII al presente decreto e rispetta, in particolare, i valori limite fissati alla riga C delle tabelle di cui al punto 6.2.1 dell'allegato I e' considerato conforme ai requisiti dei commi 1, 2, 3; b) il motore che soddisfa i requisiti di cui agli allegati da I a VIII al presente decreto ed agli articoli 3 e 4 e rispetta in particolare i valori limite fissati alla riga C delle tabelle di cui al punto 6.2.1 dell'allegato I e' considerato conforme ai requisiti dei commi 1, 2, 3 e da 5 a 8. 10. Per i motori ad accensione spontanea ed i motori a gas che, ai fini dell'omologazione, devono rispettare i valori limite di cui al punto 6.2.1 dell'allegato I al presente decreto, in tutte le situazioni di carico scelte casualmente all'interno di una determinata area di controllo e con l'eccezione di condizioni specifiche di funzionamento del motore non soggette a tale disposizioni, i valori delle emissioni, rilevati durante un intervallo di soli 30 secondi, non devono superare di piu' del 100% i valori limite di cui alle righe B2 e C delle tabelle che figurano al punto 6.2.1 dell'allegato I. L'area di controllo alla quale si applica la percentuale non superabile, le condizioni di funzionamento del motore che ne sono escluse e le altre pertinenti condizioni sono definite con successivo provvedimento del Ministro dei trasporti, di recepimento della direttiva 2005/78/CE della Commissione europea del 14 novembre 2005.