Art. 2.
  1. Per i tipi di motore ad accensione spontanea o a gas e i tipi di
veicoli  azionati  da  un  motore  ad  accensione  spontanea o a gas,
qualora non siano soddisfatti i requisiti di cui agli allegati da I a
VIII  al  presente  decreto,  in  particolare qualora le emissioni di
inquinanti  gassosi  e  di particolato e l'opacita' del fumo prodotte
dal  motore  non siano conformi ai valori limite fissati nella riga A
delle tabelle di cui al punto 6.2.1 dell'allegato I:
    a) non  e'  consentito  il  rilascio dell'omologazione CE a norma
dell'art.  4, comma 1, del decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 8 maggio 1995; ed
    b) e' rifiutata l'omologazione nazionale.
  2. Ad eccezione dei veicoli e dei motori destinati all'esportazione
in  paesi  terzi  e  dei  motori  di  sostituzione  per  i veicoli in
circolazione,  qualora  non siano soddisfatti i requisiti di cui agli
allegati  da  I a VIII al presente decreto, in particolare qualora le
emissioni  di  inquinanti  gassosi  e di particolato e l'opacita' del
fumo  prodotte dal motore non siano conformi ai valori limite fissati
nella riga A delle tabelle di cui al punto 6.2.1 dell'allegato I:
    a) non  sono  considerati validi i certificati di conformita' che
accompagnano i veicoli nuovi o i motori nuovi a norma del decreto del
Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione 8 maggio 1995 ai fini
dell'art. 7, comma 1, del decreto medesimo: e
    b) non e' consentita l'immatricolazione, la vendita, l'immissione
in  circolazione  o  l'utilizzazione dei veicoli nuovi azionati da un
motore ad accensione spontanea o a gas e la vendita o l'utilizzazione
di motori nuovi ad accensione spontanea o a gas.
  3.  Fatti  salvi  i commi 1 e 2, a decorrere dal 1° ottobre 2003 ed
eccettuati  i  veicoli  ed  i motori destinati ad essere esportati in
paesi   terzi  nonche'  i  motori  di  sostituzione  per  veicoli  in
circolazione,  per  i  tipi  di  motori  a  gas  ed i tipi di veicoli
azionati  da  un  motore a gas, che non soddisfano i requisiti di cui
agli allegati da I a VIII al presente decreto:
    a) non  sono  considerati validi i certificati di conformita' che
accompagnano i veicoli nuovi o i motori nuovi a norma del decreto del
Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione 8 maggio 1995 ai fini
dell'art. 7, comma 1, del decreto medesimo; e
    b) non e' consentita l'immatricolazione, la vendita, l'immissione
in  circolazione  o  l'utilizzazione dei veicoli nuovi e la vendita e
l'utilizzazione dei motori nuovi.
  4. Qualora siano soddisfatti i requisiti di cui agli articoli 3 e 4
ed  agli  allegati  da  I  a VIII al presente decreto, in particolare
qualora  le  emissioni  di  inquinanti  gassosi  e  di  particolato e
l'opacita'  del  fumo  prodotte  dal  motore siano conformi ai valori
limite   fissati  nelle  righe  B1  o  B2  ovvero  ai  valori  limite
facoltativi fissati nella riga C delle tabelle di cui al punto 6.2.1.
dell'allegato  I,  non  e'  consentito,  per  motivi  attinenti  agli
inquinanti   gassosi   ed  al  particolato  emessi  da  un  motore  e
all'opacita' del fumo prodotto dal motore:
    a) rifiutare  il  rilascio dell'omologazione CE a norma dell'art.
4,   comma 1,   del  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  e  della
navigazione  8 maggio  1995  o di rilasciare l'omologazione nazionale
per  un tipo di veicolo azionato da un motore ad accensione spontanea
o da un motore a gas;
    b) vietare   l'immatricolazione,   la  vendita,  l'immissione  in
circolazione o l'utilizzazione di veicoli nuovi azionati da un motore
ad accensione spontanea o a gas;
    c) rifiutare  il  rilascio  dell'omologazione  CE  per un tipo di
motore ad accensione spontanea o a gas; e
    d) vietare  la  vendita  o  l'utilizzazione  di  nuovi  motori ad
accensione spontanea o a gas.
  5.  A  decorrere  dal  1° ottobre  2005,  per  i  tipi di motori ad
accensione  spontanea  o  a  gas  e  i tipi di veicoli azionati da un
motore ad accensione spontanea o a gas che non soddisfano i requisiti
di  cui  agli articoli 3 e 4 ed agli allegati da I a VIII al presente
decreto  ed in particolare qualora le emissioni di inquinanti gassosi
e  di particolato e l'opacita' del fumo prodotte dal motore non siano
conformi  ai valori limite fissati nella riga Bl delle tabelle di cui
al punto 6.2.1 dell'allegato I:
    a) non  e'  consentito  il  rilascio dell'omologazione CE a norma
dell'art.  4, comma 1, del decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 8 maggio 1995; ed
    b) e' rifiutata l'omologazione nazionale.
  6.  A decorrere dal 1° ottobre 2006, ad eccezione dei veicoli e dei
motori  destinati  all'esportazione  in  paesi  terzi e dei motori di
sostituzione  per  i  veicoli  in  circolazione,  qualora  non  siano
soddisfatti  i  requisiti di cui agli articoli 3 e 4 ed agli allegati
da  I a VIII al presente decreto, in particolare qualora le emissioni
di inquinanti gassosi e di particolato e l'opacita' del fumo prodotte
dal  motore non siano conformi ai valori limite fissati nella riga B1
delle tabelle di cui al punto 6.2.1 dell'allegato I:
    a) non  sono  considerati validi i certificati di conformita' che
accompagnano i veicoli nuovi o i motori nuovi a norma del decreto del
Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione 8 maggio 1995 ai fini
dell'art. 7, comma 1, del decreto medesimo: e
    b) non e' consentita l'immatricolazione, la vendita, l'immissione
in  circolazione  o  l'utilizzazione dei veicoli nuovi azionati da un
motore ad accensione spontanea o a gas e la vendita o l'utilizzazione
di motori nuovi ad accensione spontanea o a gas.
  7.  A  decorrere  dal  1° ottobre  2008,  per  i  tipi di motori ad
accensione  spontanea  o  a  gas  e  i tipi di veicoli azionati da un
motore ad accensione spontanea o a gas che non soddisfano i requisiti
di  cui  agli articoli 3 e 4 ed agli allegati da I a VIII al presente
decreto  ed in particolare qualora le emissioni di inquinanti gassosi
e  di particolato e l'opacita' del fumo prodotte dal motore non siano
conformi  ai valori limite fissati nella riga B2 delle tabelle di cui
al punto 6.2.1 dell'allegato I:
    a) non  e'  consentito  il  rilascio dell'omologazione CE a norma
dell'art.  4, comma 1, del decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 8 maggio 1995; ed
    b) e' rifiutata l'omologazione nazionale.
  8.  A  decorrere dal 1° ottobre 2009 ad eccezione dei veicoli e dei
motori  destinati  all  esportazione  in  paesi terzi e dei motori di
sostituzione   per  i  veicoli  in  circolazione  qualora  non  siano
soddisfatti  i  requisiti di cui agli articoli 3 e 4 ed agli allegati
da  I a VIII al presente decreto, in particolare qualora le emissioni
di inquinanti gassosi e di particolato e l'opacita' del fumo prodotte
dal  motore non siano conformi ai valori limite fissati nella riga B2
delle tabelle di cui al punto 6.2.1 dell'allegato I:
    a) non  sono  considerati validi i certificati di conformita' che
accompagnano i veicoli nuovi o i motori nuovi a norma del decreto del
Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione 8 maggio 1995 ai fini
dell'art. 7, comma 1, del decreto medesimo: e
    b) non e' consentita l'immatricolazione, la vendita, l'immissione
in  circolazione  o  l'utilizzazione dei veicoli nuovi azionati da un
motore ad accensione spontanea o a gas e la vendita o l'utilizzazione
di motori nuovi ad accensione spontanea o a gas.
  9. A norma del comma 4:
    a) il motore che soddisfa i requisiti di cui agli allegati da I a
VIII  al presente decreto e rispetta, in particolare, i valori limite
fissati alla riga C delle tabelle di cui al punto 6.2.1 dell'allegato
I e' considerato conforme ai requisiti dei commi 1, 2, 3;
    b) il motore che soddisfa i requisiti di cui agli allegati da I a
VIII  al  presente  decreto  ed  agli  articoli 3  e  4 e rispetta in
particolare  i valori limite fissati alla riga C delle tabelle di cui
al  punto  6.2.1 dell'allegato I e' considerato conforme ai requisiti
dei commi 1, 2, 3 e da 5 a 8.
  10.  Per i motori ad accensione spontanea ed i motori a gas che, ai
fini  dell'omologazione,  devono rispettare i valori limite di cui al
punto  6.2.1  dell'allegato  I  al  presente  decreto,  in  tutte  le
situazioni   di   carico   scelte   casualmente  all'interno  di  una
determinata  area  di  controllo  e  con  l'eccezione  di  condizioni
specifiche   di   funzionamento   del  motore  non  soggette  a  tale
disposizioni,   i   valori   delle  emissioni,  rilevati  durante  un
intervallo di soli 30 secondi, non devono superare di piu' del 100% i
valori  limite di cui alle righe B2 e C delle tabelle che figurano al
punto  6.2.1  dell'allegato  I.  L'area  di  controllo  alla quale si
applica la percentuale non superabile, le condizioni di funzionamento
del  motore che ne sono escluse e le altre pertinenti condizioni sono
definite  con successivo provvedimento del Ministro dei trasporti, di
recepimento  della direttiva 2005/78/CE della Commissione europea del
14 novembre 2005.