Art. 3.
  1.  A decorrere dal 1° ottobre 2005 per le nuove omologazioni e dal
1° ottobre  2006 per tutte le altre omologazioni, il costruttore deve
dimostrare che il motore ad accensione spontanea o a gas, omologato a
norma dei valori limite d'emissione di cui alla riga B1, B2 o C delle
tabelle  che  figurano  al  punto  6.2.1  dell'allegato I al presente
decreto,  e'  conforme ai valori limite d'emissione per la vita utile
seguente:
   a)  100.000  km  oppure di cinque anni, a seconda della condizione
che  si  verifica  per  prima, per i motori destinati al montaggio su
veicoli della categoria N1 e M2;
    b) 200.000  km oppure di sei anni, a secondo della condizione che
si  verifica  per  prima,  per  i  motori  destinati al montaggio sui
veicoli  delle  categorie  N2,  N3  con una massa totale tecnicamente
ammissibile  non  superiore  a  16  tonnellate  e  M3,  categoria  I,
categoria II   e   categoria  A,  e  categoria  B  con  massa  totale
tecnicamente ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate;
    c) 500.000  km  oppure sette anni, a seconda della condizione che
si verifica per prima, per i motori destinati al montaggio su veicoli
delle  categorie  N3  con  una  massa totale tecnicamente ammissibile
superiore a 16 tonnellate e M3, categoria III e categoria B con massa
totale tecnicamente ammissibile superiore a 7,5 tonnellate.
  2.  A decorrere dal 1° ottobre 2005 per i nuovi tipi ed a decorrere
dal  1° ottobre  2006 per tutti i tipi, i certificati di omologazione
rilasciati  ai veicoli saranno condizionati anche alla conferma della
funzionalita'  dei dispositivi di controllo delle emissioni per tutta
la  normale  durata  di  vita  del veicolo in condizioni di esercizio
normale   (conformita'  dei  veicoli  in  circolazione  sottoposti  a
corretta manutenzione e correttamente utilizzati).
  3.  Le misure di attuazione del presente articolo sono adottate con
successivo  provvedimento  del Ministro dei trasporti, di recepimento
della  direttiva 2005/78/CE della Commissione europea del 14 novembre
2005.