Art. 3. 1. A decorrere dal 1° ottobre 2005 per le nuove omologazioni e dal 1° ottobre 2006 per tutte le altre omologazioni, il costruttore deve dimostrare che il motore ad accensione spontanea o a gas, omologato a norma dei valori limite d'emissione di cui alla riga B1, B2 o C delle tabelle che figurano al punto 6.2.1 dell'allegato I al presente decreto, e' conforme ai valori limite d'emissione per la vita utile seguente: a) 100.000 km oppure di cinque anni, a seconda della condizione che si verifica per prima, per i motori destinati al montaggio su veicoli della categoria N1 e M2; b) 200.000 km oppure di sei anni, a secondo della condizione che si verifica per prima, per i motori destinati al montaggio sui veicoli delle categorie N2, N3 con una massa totale tecnicamente ammissibile non superiore a 16 tonnellate e M3, categoria I, categoria II e categoria A, e categoria B con massa totale tecnicamente ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate; c) 500.000 km oppure sette anni, a seconda della condizione che si verifica per prima, per i motori destinati al montaggio su veicoli delle categorie N3 con una massa totale tecnicamente ammissibile superiore a 16 tonnellate e M3, categoria III e categoria B con massa totale tecnicamente ammissibile superiore a 7,5 tonnellate. 2. A decorrere dal 1° ottobre 2005 per i nuovi tipi ed a decorrere dal 1° ottobre 2006 per tutti i tipi, i certificati di omologazione rilasciati ai veicoli saranno condizionati anche alla conferma della funzionalita' dei dispositivi di controllo delle emissioni per tutta la normale durata di vita del veicolo in condizioni di esercizio normale (conformita' dei veicoli in circolazione sottoposti a corretta manutenzione e correttamente utilizzati). 3. Le misure di attuazione del presente articolo sono adottate con successivo provvedimento del Ministro dei trasporti, di recepimento della direttiva 2005/78/CE della Commissione europea del 14 novembre 2005.