Art. 4. 1. A decorrere dal 1° ottobre 2005 per le nuove omologazioni di veicoli e dal 1° ottobre 2006 per tutte le omologazioni, un motore ad accensione spontanea, omologato a norma dei limiti d'emissione di cui alla riga B1 o C delle tabelle che figurano al punto 6.2.1 dell'allegato I al presente decreto, oppure un veicolo azionato da un tale motore, deve essere dotato di un sistema diagnostico di bordo (di seguito «OBD») che segnali al conducente la presenza di un guasto qualora vengano superati i limiti OBD di cui alla riga Bl o C della tabella che figura al comma 3. Nel caso di sistemi di post-trattamento degli scarichi il sistema OBD puo' effettuare il monitoraggio al fine di individuare i seguenti guasti importanti: a) di un catalizzatore, montato come unita' separata, che puo' essere o meno parte di in sistema deNOx o di un filtro del particolato diesel; b) di un sistema deNOx, se in dotazione; c) di un filtro del particolato diesel, se in dotazione; d) di un sistema combinato deNOx-filtro del particolato diesel. 2. A decorrere dal 1° ottobre 2008 per le nuove omologazioni e dal 1° ottobre 2009 per tutte le omologazioni, un motore ad accensione spontanea o a gas omologato a norma dei limiti d'emissione di cui alla riga B2 o C delle tabelle che figurano al punto 6.2.1 dell'allegato I al presente decreto, oppure un veicolo azionato da un tale motore, deve essere dotato di un sistema OBD che segnali al conducente la presenza di un guasto qualora vengano superati i limiti OBD di cui alla riga B2 o C della tabella che figura al comma 3. Il sistema OBD deve inoltre includere un'interfaccia tra l'unita' elettronica di controllo del motore (di seguito «EECU») e qualsiasi altro sistema elettrico od elettronico del motore o del veicolo che fornisce un input o riceve un output dall'EECU e che influisce sul corretto funzionamento del sistema di controllo delle emissioni (ad esempio l'interfaccia tra l'EECU e un'unita' elettronica della trasmissione). 3. I limiti massimi OBD sono i seguenti: Motori ad accensione spontanea Massa degli ossidi di azoto Massa di particolato (PT) Riga (NOx) g/kWh g/kWh - - - B1 (2005) 7,0 0,1 B2 (2008) 7,0 0,1 C (EEV) 7,0 0,1 4. E' garantito un accesso illimitato e normalizzato al sistema OBD per l'ispezione, la diagnosi, la manutenzione e la riparazione, coerentemente con le pertinenti disposizioni del decreto del Ministro per i trasporti 7 marzo 1975, di recepimento della direttiva 70/220/CEE, e successive modificazioni, e le disposizioni intese a garantire la compatibilita' dei pezzi di ricambio con i sistemi OBD. 5. Le misure di attuazione dei commi 1. 2. e 3. sono adottate con successivo provvedimento del Ministro dei trasporti, di recepimento della direttiva 2005/78/CE della Commissione europea del 14 novembre 2005.