Art. 4.
  1.  A  decorrere  dal  1° ottobre 2005 per le nuove omologazioni di
veicoli e dal 1° ottobre 2006 per tutte le omologazioni, un motore ad
accensione spontanea, omologato a norma dei limiti d'emissione di cui
alla  riga  B1  o  C  delle  tabelle  che  figurano  al  punto  6.2.1
dell'allegato I al presente decreto, oppure un veicolo azionato da un
tale  motore,  deve  essere dotato di un sistema diagnostico di bordo
(di seguito «OBD») che segnali al conducente la presenza di un guasto
qualora  vengano  superati i limiti OBD di cui alla riga Bl o C della
tabella   che   figura   al   comma 3.   Nel   caso   di  sistemi  di
post-trattamento  degli  scarichi  il  sistema OBD puo' effettuare il
monitoraggio al fine di individuare i seguenti guasti importanti:
    a) di  un  catalizzatore,  montato come unita' separata, che puo'
essere  o  meno  parte  di  in  sistema  deNOx  o  di  un  filtro del
particolato diesel;
    b) di un sistema deNOx, se in dotazione;
    c) di un filtro del particolato diesel, se in dotazione;
    d) di un sistema combinato deNOx-filtro del particolato diesel.
  2.  A decorrere dal 1° ottobre 2008 per le nuove omologazioni e dal
1° ottobre  2009  per  tutte le omologazioni, un motore ad accensione
spontanea  o  a  gas  omologato a norma dei limiti d'emissione di cui
alla  riga  B2  o  C  delle  tabelle  che  figurano  al  punto  6.2.1
dell'allegato I al presente decreto, oppure un veicolo azionato da un
tale  motore,  deve  essere  dotato  di un sistema OBD che segnali al
conducente la presenza di un guasto qualora vengano superati i limiti
OBD  di  cui alla riga B2 o C della tabella che figura al comma 3. Il
sistema  OBD  deve  inoltre  includere  un'interfaccia  tra  l'unita'
elettronica  di  controllo del motore (di seguito «EECU») e qualsiasi
altro  sistema  elettrico od elettronico del motore o del veicolo che
fornisce  un  input  o riceve un output dall'EECU e che influisce sul
corretto  funzionamento  del sistema di controllo delle emissioni (ad
esempio  l'interfaccia  tra  l'EECU  e  un'unita'  elettronica  della
trasmissione).
  3. I limiti massimi OBD sono i seguenti:


                        Motori ad accensione spontanea
            Massa degli ossidi di azoto     Massa di particolato (PT)
 Riga               (NOx) g/kWh                       g/kWh
   -                      -                             -
B1 (2005)                7,0                           0,1
B2 (2008)                7,0                           0,1
C (EEV)                  7,0                           0,1

  4. E' garantito un accesso illimitato e normalizzato al sistema OBD
per  l'ispezione,  la  diagnosi,  la  manutenzione  e la riparazione,
coerentemente con le pertinenti disposizioni del decreto del Ministro
per   i  trasporti  7 marzo  1975,  di  recepimento  della  direttiva
70/220/CEE,  e  successive  modificazioni, e le disposizioni intese a
garantire la compatibilita' dei pezzi di ricambio con i sistemi OBD.
  5.  Le  misure di attuazione dei commi 1. 2. e 3. sono adottate con
successivo  provvedimento  del Ministro dei trasporti, di recepimento
della  direttiva 2005/78/CE della Commissione europea del 14 novembre
2005.