Art. 6.
  1.  A  decorrere  dal  9 novembre  2006, e fatti salvi gli obblighi
relativi  ai  termini  d'attuazione  e  le  date  di  applicazione, i
seguenti decreti sono abrogati:
    a) decreto  del  Ministro dell'ambiente 5 giugno 1989, pubblicato
nel   supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  229  del
30 settembre 1989, di recepimento della direttiva 88/77/CEE;
    b) decreto  del  Ministro dell'ambiente 23 marzo 1992, pubblicato
nel  supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 1° aprile 1992, di
recepimento della direttiva 91/542/CEE;
    c) decreto   del  Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione
27 marzo   1997,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  88  del
16 aprile 1977, di recepimento della direttiva 96/1/CEE;
    d) decreto   del  Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione
25 maggio  2001,  pubblicato  nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale  n.  157  del 9 luglio 2001, di recepimento della direttiva
1999/96/CE;
    e) decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e dei trasporti
25 gennaio  2002,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  38 del
14 febbraio 2002, di recepimento della 2001/27/CE.