Art. 6. 1. A decorrere dal 9 novembre 2006, e fatti salvi gli obblighi relativi ai termini d'attuazione e le date di applicazione, i seguenti decreti sono abrogati: a) decreto del Ministro dell'ambiente 5 giugno 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 1989, di recepimento della direttiva 88/77/CEE; b) decreto del Ministro dell'ambiente 23 marzo 1992, pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 1° aprile 1992, di recepimento della direttiva 91/542/CEE; c) decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 27 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1977, di recepimento della direttiva 96/1/CEE; d) decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 25 maggio 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2001, di recepimento della direttiva 1999/96/CE; e) decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2002, di recepimento della 2001/27/CE.