IL DIRETTORE GENERALE
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300;
  Visti  l'art.  48  del  decreto  legge  30 settembre  2003  n. 269,
convertito   nella   legge  24 novembre  2003,n.326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  di concerto con i
Ministri  della  funzione  pubblica e dell'economia e finanze in data
20 settembre  2004,  n.  245  recante norme sull'organizzazione ed il
funzionamento   dell'Agenzia   italiana  del  farmaco,  a  norma  del
comma 13, dell'art. 48 sopra citato;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145
  Vista la legge n. 289/2002 (finanziaria 2003);
  Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina
del   dott.   Nello   Martini   in  qualita'  di  direttore  generale
dell'Agenzia  italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004
al  n.  1154  del  Registro  Visti  semplici dell'Ufficio centrale di
bilancio presso il Ministero della salute;
  Vista  la  legge  24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi
correttivi  di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art.
8;
  Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  Visto  l'art.  48,  comma 33,  legge  24 novembre 2003, n. 326, che
dispone  la  negoziazione  del  prezzo  per i prodotti rimborsati dal
S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  24 aprile 2006, n. 219, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  n.  142  del
21 giugno  2006,  concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE
(e   successive   direttive   di  modifica)  relativa  ad  un  codice
comunitario  concernenti  i  medicinali  per  uso umano nonche' della
direttiva 2003/94/CE;
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;
  Vista  la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AlFA 2004 (Revisione
delle  note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;
  Vista  la  determinazione  AlFA  del 3 luglio 2006 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;
  Vista la determinazione AlFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale,  serie  generale  n.  227, del 29 settembre 2006
concernente   «Manovra   per  il  governo  della  spesa  farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»;
  Visto  il decreto con il quale la societa' N.V. Organon ha ottenuto
la classificazione del medicinale PREGNYL come di seguito indicato:
    5000  UI  polvere  e  solvente  per soluzione iniettabile 3 fiale
polvere  5000  UI  +  3 fiale solvente 1 ml - A.I.C. n. 033717024 (in
base 10) 104YT0 (in base 32);
  Classe «C».
  Vista   la   domanda   con   la   quale  la  ditta  ha  chiesto  la
riclassificazione del medicinale;
  Visto  il  parere  della Commissione consultiva tecnico-scientifica
del 13/14 febbraio 2007;
  Vista  la  deliberazione  n.  6  dell'8 marzo 2007 del Consiglio di
amministrazione  dell'A.I.F.A.  adottata  su  proposta  del direttore
generale;
                             Determina:
                               Art. 1.
            Classificazione ai fini della rimborsabilita'
  Il   medicinale   PREGNYL   (gonadotropina   corionica   umana)  e'
classificato come segue:
  Confezione:
    5000  UI  polvere  e  solvente  per soluzione iniettabile 3 fiale
polvere  5000  UI  +  3 fiale solvente 1 ml - A.I.C. n. 033717024 (in
base 10) 104YT0 (in base 32).
  Classe di rimborsabilita': «A».
  Prezzo ex factory (iva esclusa) 9,86 euro;
  Prezzo al pubblico (iva inclusa) 16,27 euro.