Art. 2.
       Versamento del contributo di vigilanza per l'anno 2007
  1.  Il  contributo di vigilanza per l'anno 2007, di cui all'art. 1,
e'   versato   dalle  imprese  di  assicurazione  nazionali  e  dalle
rappresentanze  di  imprese  con  sede  in  un  Paese  terzo rispetto
all'Unione  europea  nonche' dalle imprese di riassicurazione e dalle
rappresentanze  di  imprese  estere  operanti  nel  territorio  della
Repubblica  entro il 31 luglio 2007, al netto di quanto eventualmente
gia'   versato,   ai   sensi  dell'art.  335,  comma 5,  del  decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209.