Art. 2. Versamento del contributo di vigilanza per l'anno 2007 1. Il contributo di vigilanza per l'anno 2007, di cui all'art. 1, e' versato dalle imprese di assicurazione nazionali e dalle rappresentanze di imprese con sede in un Paese terzo rispetto all'Unione europea nonche' dalle imprese di riassicurazione e dalle rappresentanze di imprese estere operanti nel territorio della Repubblica entro il 31 luglio 2007, al netto di quanto eventualmente gia' versato, ai sensi dell'art. 335, comma 5, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.