Art. 2.
  1.  Le  modalita' e le condizioni di svolgimento dei servizi per la
riscossione  delle somme con modalita' elettroniche, nonche' le carte
di  credito  abilitate,  sono stabilite con convenzioni da stipularsi
fra gli uffici delle dogane interessati e gli istituti di credito.
  2.  Le  convenzioni di cui al primo comma sono stipulate secondo le
procedure previste dal regolamento di contabilita' dell'agenzia delle
dogane.