Art. 2. 1. Le modalita' e le condizioni di svolgimento dei servizi per la riscossione delle somme con modalita' elettroniche, nonche' le carte di credito abilitate, sono stabilite con convenzioni da stipularsi fra gli uffici delle dogane interessati e gli istituti di credito. 2. Le convenzioni di cui al primo comma sono stipulate secondo le procedure previste dal regolamento di contabilita' dell'agenzia delle dogane.