Art. 3.
  1. Le modalita' di pagamento di cui all'art. 1 sono attivate in via
sperimentale  presso  la  Dogana  di  Roma - II sezione viaggiatori -
della  Circoscrizione Doganale di Roma II - dal primo giorno del mese
successivo  a  quello  di pubblicazione della presente determinazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
  2.  L'esito positivo della sperimentazione di cui al primo comma e'
attestato con determinazione del Direttore dell'area centrale tributi
e  rapporto  con gli utenti. Gli altri uffici doganali presso i quali
saranno  attivate  le nuove modalita' di pagamento di cui all'art. 1,
sono  stabiliti con successive determinazioni dei Direttori regionali
dell'Agenzia delle dogane territorialmente competenti.