Art. 3. 1. Le modalita' di pagamento di cui all'art. 1 sono attivate in via sperimentale presso la Dogana di Roma - II sezione viaggiatori - della Circoscrizione Doganale di Roma II - dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della presente determinazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 2. L'esito positivo della sperimentazione di cui al primo comma e' attestato con determinazione del Direttore dell'area centrale tributi e rapporto con gli utenti. Gli altri uffici doganali presso i quali saranno attivate le nuove modalita' di pagamento di cui all'art. 1, sono stabiliti con successive determinazioni dei Direttori regionali dell'Agenzia delle dogane territorialmente competenti.