Art. 4. 1. Per il pagamento delle somme dovute tramite carte di pagamento sono utilizzati gli appositi terminali POS (Point of Sale) in dotazione dell'Agenzia delle dogane. 2. L'onere della commissione addebitata dagli istituti di credito in relazione all'utilizzo di tali forme di pagamento e' a carico del viaggiatore che se ne avvale ed il relativo importo e' liquidato contestualmente ai diritti doganali, nella misura prevista dalle convenzioni di cui all'art. 2. 3. Gli importi corrispondenti alle somme incassate mediante bancomat e carta di credito sono accreditati sul conto corrente intestato al contabile doganale al lordo della relativa commissione e resi disponibili dall'istituto di credito il primo giorno lavorativo successivo all'operazione.