Art. 4.
  1.  Per  il pagamento delle somme dovute tramite carte di pagamento
sono  utilizzati  gli  appositi  terminali  POS  (Point  of  Sale) in
dotazione dell'Agenzia delle dogane.
  2.  L'onere  della commissione addebitata dagli istituti di credito
in  relazione all'utilizzo di tali forme di pagamento e' a carico del
viaggiatore  che  se  ne  avvale  ed il relativo importo e' liquidato
contestualmente  ai  diritti  doganali,  nella  misura prevista dalle
convenzioni di cui all'art. 2.
  3.   Gli  importi  corrispondenti  alle  somme  incassate  mediante
bancomat  e  carta  di  credito  sono  accreditati sul conto corrente
intestato al contabile doganale al lordo della relativa commissione e
resi  disponibili dall'istituto di credito il primo giorno lavorativo
successivo all'operazione.