Art. 5.
  1.   Il  contabile  doganale  versa  giornalmente  alle  competenti
Tesorerie  provinciali  dello  Stato  i  diritti  doganali  incassati
tramite POS secondo le modalita' previste dal regio decreto 23 maggio
1924,  n.  827,  recante  il  «Regolamento  per l'amministrazione del
patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato», e nei termini
indicati  dal  decreto  ministeriale  19 maggio  1943, concernente le
istruzioni di contabilita' per l'Amministrazione delle dogane e delle
imposte di fabbricazione.
  2.  L'ammontare  complessivo degli oneri per le commissioni dei cui
all'art.   4,   comma 2,   e'  prelevato  dall'istituto  di  credito,
direttamente  sul  conto  corrente  bancario  intestato  al contabile
doganale, a scadenza mensile.
  La   presente   determinazione   sara'  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 2 aprile 2007
                                                Il direttore: Guaiana