Art. 5. 1. Il contabile doganale versa giornalmente alle competenti Tesorerie provinciali dello Stato i diritti doganali incassati tramite POS secondo le modalita' previste dal regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante il «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato», e nei termini indicati dal decreto ministeriale 19 maggio 1943, concernente le istruzioni di contabilita' per l'Amministrazione delle dogane e delle imposte di fabbricazione. 2. L'ammontare complessivo degli oneri per le commissioni dei cui all'art. 4, comma 2, e' prelevato dall'istituto di credito, direttamente sul conto corrente bancario intestato al contabile doganale, a scadenza mensile. La presente determinazione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 aprile 2007 Il direttore: Guaiana