IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio del 20 febbraio 2006 relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunita', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n.L 58 del 28 febbraio 2006; Visto il regolamento (CE) n. 968/2006 della Commissione del 27 giugno 2006 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunita', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n.L 176 del 30 giugno 2006; Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, concernente la soppressione dell'organismo pagatore e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 341 del 21 giugno 2006, recante disposizioni per l'attuazione del regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero, come modificato dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 504 del 25 settembre 2006; Vista la domanda di aiuto alla ristrutturazione e il relativo piano di ristrutturazione presentati da «Co.Pro.B - Italia zuccheri» in data 1° luglio 2006; Vista la domanda di aiuto alla ristrutturazione e il relativo piano di ristrutturazione presentati dal «Eridania-SADAM S.p.a.» in data 1° luglio 2006; Vista la domanda di aiuto alla ristrutturazione e il relativo piano di ristrutturazione presentati da «SFIR - Societa' fondiaria industriale romagnola S.p.a.» in data 1° luglio 2006; Vista la comunicazione della Commissione europea relativa alla stima delle risorse finanziarie disponibili per la concessione dell'aiuto alla ristrutturazione per la campagna di commercializzazione 2006/2007 nell'ambito dell'applicazione del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunita', pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n.C 234 del 29 settembre 2006; Vista la nota ministeriale n. 520 del 29 settembre 2006 con la quale e' stato comunicato a «Co.Pro.B-Italia zuccheri S.p.a.» la concessione dell'aiuto alla ristrut-turazione; Vista la nota ministeriale n. 518 del 29 settembre 2006 con la quale e' stata comunicata a «Eridania-SADAM S.p.a.» la concessione dell'aiuto alla ristrut-turazione; Vista la nota ministeriale n. 519 del 29 settembre 2006 con la quale e' stata comunicata a «S.F.I.R. - Societa' fondiaria industriale romagnola S.p.a.» la concessione dell'aiuto alla ristrutturazione; Vista la nota ministeriale n. 1654/s del 27 novembre 2006 con la quale sono stati richiesti chiarimenti alla Commissione europea in ordine ai tempi per l'effettuazione delle ispezioni previste dall'art. 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 968/2006; Vista la risposta della Commissione europea, con nota n. AGR 34989 del 22 dicembre 2006, con la quale si forniscono chiarimenti in ordine alla possibilita' di anticipare i tempi per l'effettuazione delle ispezioni, a condizione che le imprese saccarifere abbiano realizzato le misure e gli interventi previsti dal piano di ristrutturazione per quella campagna e abbiano presentato la relazione annuale; Ritenuto di dover adottare disposizioni relativamente al pagamento dell'aiuto alla ristrutturazione e alla costituzione e svincolo delle cauzioni, alle relazioni delle imprese e dello Stato membro nonche' ai controlli e al recupero e sanzioni, di cui rispettivamente agli articoli 16, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 del regolamento (CE) n. 968/2006; Decreta: Art. 1. Pagamento dell'aiuto alla ristrutturazione 1. Il pagamento dell'aiuto alla ristrutturazione spettante alle imprese saccarifere per tonnellata di quota rinunciata, di cui all'art. 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 320/2006, e' effettuato dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) - Organismo pagatore, ai sensi e nei tempi di cui all'art. 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 320/2006. 2. L'importo della prima rata, pari al 40% dell'aiuto alla ristrutturazione di cui all'art. 3 del regolamento (CE) n. 320/2006, e' ridotto degli importi da versare ai coltivatori e ai fornitori di macchinari, ai sensi del decreto ministeriale n. 341/2006 e successive modi-ficazioni. 3. Il pagamento di ciascuna rata dell'aiuto alla ristrutturazione spettante all'industria saccarifera e' subordinato alla costituzione di una cauzione di importo pari al 120% dell'ammontare della rispettiva rata. 4. L'ammontare di ciascuna rata, da garantire mediante cauzione, in conformita' al successivo art. 2, e' ridotto dell'importo determinato applicando la percentuale, calcolata ai sensi del successivo art. 2, comma 4, sull'intero aiuto alla ristrutturazione spettante all'impresa saccarifera, previa autorizzazione all'AGEA - organismo pagatore da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a seguito dell'esito dei controlli di cui al successivo art. 5.