Art. 2. Costituzione e svincolo della cauzione 1. La cauzione deve essere costituita, secondo il modello predisposto da AGEA, tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa a favore di AGEA - organismo pagatore, rilasciata da banche o istituti di credito iscritti all'albo delle banche presso la Banca d'Italia e da societa' di assicurazione iscritte all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'ISVAP. 2. La garanzia ha durata fino al 30 settembre 2011, salvo svincoli parziali, o fino al momento in cui, prima di detto termine, l'AGEA - organismo pagatore, con apposita notifica alla banca/societa', dara' comunicazione di svincolo della garanzia prestata a seguito di autorizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 3. La cauzione e' svincolata totalmente, salvo svincoli parziali, solo se ricorrono tutte le condizioni previste dall'art. 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 968/2006. 4. L'impresa puo' richiedere, ai sensi dell'art. 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 968/2006 lo svincolo parziale della cauzione in proporzione all'importo degli oneri e delle spese effettivamente sostenuti, risultanti dalla contabilita' e dai bilanci, ivi compresi quelli conseguenti alla svalutazione dei cespiti e dei magazzini scorte e ricambi, rispetto agli oneri e alle spese previsti nel piano di ristrutturazione, a condizione che abbia presentato la relazione annuale sullo stato di avanzamento delle misure di ristrutturazione di cui all'art. 23 del regolamento (CE) n. 968/2006 e anche nel caso di cui all'art. 3, comma 3 del presente decreto. 5. Nel caso di richiesta di svincolo parziale, l'AGEA - organismo pagatore, su autorizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, svincola la cauzione mantenendo almeno il 20% di garanzia sull'importo di ciascuna rata dell'aiuto alla ristrutturazione fino al verificarsi delle condizioni di cui al precedente comma 3. 6. Tranne in caso di forza maggiore, la cauzione e' incamerata se le condizioni di cui all'art. 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 968/2006 non sono soddisfatte entro il 30 settembre 2011.