Art. 2.
               Costituzione e svincolo della cauzione
  1.   La   cauzione  deve  essere  costituita,  secondo  il  modello
predisposto   da   AGEA,  tramite  fideiussione  bancaria  o  polizza
assicurativa  a  favore  di  AGEA - organismo pagatore, rilasciata da
banche o istituti di credito iscritti all'albo delle banche presso la
Banca  d'Italia  e  da  societa' di assicurazione iscritte all'elenco
delle  imprese  autorizzate  all'esercizio  del  ramo cauzioni presso
l'ISVAP.
  2.  La garanzia ha durata fino al 30 settembre 2011, salvo svincoli
parziali,  o fino al momento in cui, prima di detto termine, l'AGEA -
organismo  pagatore, con apposita notifica alla banca/societa', dara'
comunicazione  di  svincolo  della  garanzia  prestata  a  seguito di
autorizzazione  del  Ministero  delle politiche agricole alimentari e
forestali.
  3.  La  cauzione e' svincolata totalmente, salvo svincoli parziali,
solo   se  ricorrono  tutte  le  condizioni  previste  dall'art.  22,
paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 968/2006.
  4.  L'impresa  puo' richiedere, ai sensi dell'art. 22, paragrafo 2,
del  regolamento (CE) n. 968/2006 lo svincolo parziale della cauzione
in  proporzione  all'importo degli oneri e delle spese effettivamente
sostenuti,  risultanti dalla contabilita' e dai bilanci, ivi compresi
quelli  conseguenti  alla  svalutazione  dei  cespiti e dei magazzini
scorte e ricambi, rispetto agli oneri e alle spese previsti nel piano
di  ristrutturazione,  a condizione che abbia presentato la relazione
annuale  sullo  stato di avanzamento delle misure di ristrutturazione
di  cui all'art. 23 del regolamento (CE) n. 968/2006 e anche nel caso
di cui all'art. 3, comma 3 del presente decreto.
  5.  Nel  caso di richiesta di svincolo parziale, l'AGEA - organismo
pagatore,  su  autorizzazione  del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, svincola la cauzione mantenendo almeno il 20%
di   garanzia   sull'importo   di   ciascuna   rata  dell'aiuto  alla
ristrutturazione  fino  al  verificarsi  delle  condizioni  di cui al
precedente comma 3.
  6.  Tranne  in caso di forza maggiore, la cauzione e' incamerata se
le  condizioni  di cui all'art. 22, paragrafo 1, del regolamento (CE)
n. 968/2006 non sono soddisfatte entro il 30 settembre 2011.