Art. 3. Relazioni delle imprese 1. L'impresa beneficiaria dell'aiuto alla ristrutturazione presenta al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, direzione generale della trasformazione agroalimentare e dei mercati, una relazione annuale sullo stato di avanzamento delle misure previste nel piano di ristrutturazione, ai sensi dell'art. 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 968/2006. 2. La relazione deve essere presentata entro i tre mesi successivi alla fine della campagna di commercializzazione nel corso della quale le suddette misure sono state realizzate. 3. L'impresa puo' presentare la relazione prima del termine della campagna di commercializzazione, a condizione che tutte le misure previste per quella campagna di commercializzazione siano state realizzate prima della presentazione della relazione stessa, ad eccezione delle misure e degli interventi di natura continuativa, quali quelli di carattere sociale e quelli necessari per l'ordinaria gestione del processo di smantellamento degli stabilimenti dismessi.