Art. 3.
                       Relazioni delle imprese
  1. L'impresa beneficiaria dell'aiuto alla ristrutturazione presenta
al   Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,
direzione generale della trasformazione agroalimentare e dei mercati,
una  relazione  annuale  sullo  stato  di  avanzamento  delle  misure
previste  nel  piano  di  ristrutturazione,  ai  sensi  dell'art. 23,
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 968/2006.
  2.  La relazione deve essere presentata entro i tre mesi successivi
alla fine della campagna di commercializzazione nel corso della quale
le suddette misure sono state realizzate.
  3.  L'impresa  puo' presentare la relazione prima del termine della
campagna  di  commercializzazione,  a  condizione che tutte le misure
previste  per  quella  campagna  di  commercializzazione  siano state
realizzate  prima  della  presentazione  della  relazione  stessa, ad
eccezione  delle  misure  e  degli interventi di natura continuativa,
quali  quelli di carattere sociale e quelli necessari per l'ordinaria
gestione del processo di smantellamento degli stabilimenti dismessi.