Art. 4.
                 Relazioni alla Commissione europea
  1.  Le  relazioni,  di  cui  all'art.  24  del  regolamento (CE) n.
968/2006.  sono  trasmesse  alla Commissione europea entro i sei mesi
successivi  alla  fine di ciascuna campagna di commercializzazione da
parte  del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
direzione generale della trasformazione agroalimentare e dei mercati.
  2.  Ai  fini  di  cui  al precedente comma 1, la direzione generale
dello  sviluppo rurale e l'AGEA - organismo pagatore trasmettono alla
direzione generale della trasformazione agroalimentare e dei mercati,
per   quanto   di   rispettiva   competenza,  le  informazioni  circa
l'attuazione  degli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 320/2006 e
i  pagamenti  dell'aiuto  alla  ristrutturazione, entro e non oltre i
cinque  mesi  dalla fine della campagna di commercializzazione di cui
trattasi.