Art. 4. Relazioni alla Commissione europea 1. Le relazioni, di cui all'art. 24 del regolamento (CE) n. 968/2006. sono trasmesse alla Commissione europea entro i sei mesi successivi alla fine di ciascuna campagna di commercializzazione da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, direzione generale della trasformazione agroalimentare e dei mercati. 2. Ai fini di cui al precedente comma 1, la direzione generale dello sviluppo rurale e l'AGEA - organismo pagatore trasmettono alla direzione generale della trasformazione agroalimentare e dei mercati, per quanto di rispettiva competenza, le informazioni circa l'attuazione degli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 320/2006 e i pagamenti dell'aiuto alla ristrutturazione, entro e non oltre i cinque mesi dalla fine della campagna di commercializzazione di cui trattasi.